F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 18 Aprile 2012 (401) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE COCUZZA (Amministratore Delegato all’epoca dei fatti della Società SSD Acireale Calcio 1946 Srl), ANTONIO SCRO’ (Calciatore tesserato per la Società ASD Kamarat), Società SSD ACIREALE CALCIO 1946 Srl ▪ (nota N°. 6096/678pf11- 12/AM/ma del 8.3.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 18 Aprile 2012
(401) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE COCUZZA (Amministratore Delegato all’epoca dei fatti della Società SSD Acireale Calcio 1946 Srl), ANTONIO SCRO’ (Calciatore tesserato per la Società ASD Kamarat), Società SSD ACIREALE CALCIO 1946 Srl ▪ (nota N°. 6096/678pf11- 12/AM/ma del 8.3.2012).
Con atto dell’8 marzo 2012 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il Sig. Giuseppe Cocuzza, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Acireale Calcio 1946 Srl, ed il Sig. Antonio Scrò, calciatore attualmente tesserato per la Società Kamarat, per rispondere entrambi della violazione di cui all’art. 94 ter, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere ottemperato all’obbligo del deposito dell’accordo economico stipulato per la stagione sportiva 2010 – 2011 entro i termini previsti; b) la Società Acireale Calcio 1946 Srl, per responsabilità diretta ed oggettiva per quanto addebitato al suo amministratore delegato ed al suo calciatore. Nei termini consentiti ha provveduto ad inoltrare memoria difensiva il Sig. Giuseppe Cocuzza, per sé e per il sodalizio deferito; nessuna memoria è stata depositata dal Sig. Antonio Scrò Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale Avv. Alessandro Avagliano, il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) per il Sig. Giuseppe Cocuzza, all’epoca dei fatti amministratore delegato della Società Acireale Calcio 1946 Srl, la sanzione della inibizione per mesi due; b) per il Sig. Antonio Scrò la sanzione della squalifica per due giornate; c) per la Società Acireale Calcio 1946 Srl la sanzione dell’ammenda di euro 2.000,00.. Motivi della decisione Esaminati gli atti del procedimento disciplinare , valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale, avuto anche riguardo del contenuto della memoria difensiva fatta pervenire dal Sig. Giuseppe Cocuzza, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto. Le condotte contestate ai deferiti sono ampiamente suffragate dalla documentazione in atti. Con telefax del 1° agosto 2011 inviato per il tramite del proprio legale alla Segreteria della F.I.G.C. il Sig. Antonio Scrò chiedeva l’autorizzazione ad adire la giustizia ordinaria per ottenere il pagamento dalla Società Acireale Calcio 1946 Srl di quanto con la stessa pattuito con un accordo economico (per la stagione sportiva 2010 – 2011) non depositato presso la segreteria del Comitato Interregionale. Gli atti venivano quindi trasmessi alla Procura Federale la quale accertava che, effettivamente, nessun accordo tra la Società deferita ed il Sig. Antonio Scrò risultava depositato presso le sedi competenti. In considerazione di quanto sopra risulta evidente la violazione del disposto di cui all’art. 94 ter, comma secondo, delle N.O.I.F. laddove espressamente prevede che gli accordi tra calciatori tesserati da Società partecipanti ai Campionati della Lega Nazionale Dilettanti debbono essere depositati, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, presso il Comitato e le Divisioni di competenza, a cura della Società e con contestuale comunicazione al calciatore; la citata norma prevede altresì che qualora a detto incombente non provveda la Società, il deposito può essere effettuato dal calciatore entro il 25° giorno successivo a quello in cui l’accordo stesso è stato sottoscritto. Nel caso di specie, né la Società deferita né tanto meno il calciatore hanno adempiuto al prescritto deposito, incorrendo pertanto nella violazione loro oggi contestata. Nessun rilievo assumono, stante la natura formale della violazione, le deduzioni difensive contenute nella memoria fatta pervenire dalla Società Acireale Calcio 1946 Srl. Pertanto, la Commissione ritiene eque le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, delibera di irrogare le seguenti sanzioni: al Sig. Giuseppe Cocuzza, la sanzione della inibizione per mesi 2 (due);
al Sig. Antonio Scrò, la sanzione della squalifica per due giornate da scontarsi in gare ufficiali; alla Società Acireale Calcio 1946 Srl , a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, la sanzione dell’ammenda di euro 2.000,00.
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