F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 19 Aprile 2012 (410) – APPELLO DELLA SOCIETA’ GSD PIANOSCARANO 1949 AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 E AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 162 dell’8.3.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 19 Aprile 2012 (410) – APPELLO DELLA SOCIETA’ GSD PIANOSCARANO 1949 AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 E AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 162 dell’8.3.2012). La Procura Federale con atto del 17.01.2012 prot. N. 4535/237 pf 11 12 AA/ac deferiva al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lazio Veneto i seguenti soggetti: 1.- il calciatore Christian Russo, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, commi 2 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società ASD Pianoscarano 1949 mentre era ancora tesserato per la società Viterbese Calcio Srl nonché per aver disputato in posizione irregolare le seguenti gare valevoli per il Campionato di Promozione - Girone "A": Pianoscarano - Fregene del 04.09.2011 e Vigor Acquapendente • Pianoscarano deIl'11.09.2011, senza averne titolo perché già tesserato per altra società; 2.- il sig. Gianluca Grossardi, Presidente della ASD Pianoscarano 1949 per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, commi 2 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Christian Russo senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad identificare l'esistenza di possibili ostacoli avverso il tesseramento de quo; 3.- il sig. Andrea Damiani, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto le distinte delle gare di Campionato di Promozione - Girone "A": Pianoscarano - Fregene del 04.09.2011 e Vigor Acquapendente - Pianoscarano deIl'11.09.2011, in cui dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità delle società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Christian Russo non ne avesse titolo; 4.- la società ASD Pianoscarano 1949 per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per le condotte ascritte al suo Presidente ed ai suoi tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, del C.G.S.. Nel deferimento veniva evidenziato quanto segue: il Presidente della ASD Pianoscarano, Sig. Gianluca Grossardi, chiedeva in data 1.9.2011 al competente Ufficio, il tesseramento del calciatore Russo Chriastian; orbene, dalle indagini esperite, risultava che il citato calciatore Russo, solamente in data 9.9.2011 si era regolarmente tesserato per la Società Pianoscarano 1949 e che precedentemente a tale data - esattamente il 4.9.2011 - prendeva parte alla gara del campionato di Promozione contro il la Società Fregene nonostante risultasse ancora tesserato con la Società Viterbese Calcio a decorrere dal 26.8.2010. la distinta di tale incontro veniva sottoscritta dal Sig. Andrea Damiani, in qualità di Dirigente accompagnatore, il quale attestava che tutti i partecipanti all'incontro, ivi compreso il Russo, erano regolarmente tesserati e potevano cosi prendere parte alle gare, sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giuste le norme vigenti; il Presidente del Comitato Regionale Lazio LND, con nota dell'8.9.2011, comunicava alla società ASD Pianoscarano 1949 "di aver passato agli atti, nulla a tutti gli effetti regolamentari" la lista di richiesta di tesseramento del calciatore Christian Russo e successivamente con nota del 15.09.2011 segnalava la vicenda alla Procura Federale per gli accertamenti del caso; - I deferiti facevano pervenire memorie difensive nelle quali - il calciatore affermava di avere avuto assicurazione da parte della società Viterbese sul suo stato libero e dopo che la Società Pianoscarano gli aveva confermato di essere stato svincolato, prendeva parte all’incontro del 4.9.2011 per soli 15 minuti convinto della correttezza della sua posizione; lo stesso calciatore riferiva che il giorno 8.9.2011 – ovvero nello stesso giorno della comunicazione della nullità del tesseramento - insieme al Direttore tecnico si era recato negli Uffici della Viterbese che concedeva subito il trasferimento, per cui il giorno successivo (9.9.2011) regolarizzava il tesseramento, partecipando quindi in posizione regolare all'incontro deI1'11.9.2011 contro la Società Vigor Acquapendente. - il Presidente Grossardi confermava di essere stato indotto in errore dalla segreteria della società, avendo riportato in modo sbagliato il nome del calciatore (Ckhristian anziché Christian), - il Dirigente Damiani precisava che l’intera vicenda era riconducibile a mero errore. - La Commissione Disciplinare Territoriale così decideva: “..…Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, ad eccezione di quella relativa all'art. 10 comma 6 del CGS; e di applicare al calciatore Russo Christian la squalifica per 1 gara, al Presidente Grossardi Gianluca 1 mese di inibizione; 1 mese di inibizione al dirigente accompagnatore Damiani Andrea; 1 punto di penalizzazione a carico della Società Pianoscarano da scontare nella corrente stagione sportiva 2011/2012 e l'ammenda di € 1.000,00 a carico della stessa….” - Il Sig. Maurizio Grossardi, nella qualità di Presidente della società sanzionata, proponeva ricorso parziale – nell’interesse della medesima società - avverso tale decisione assumendosi la responsabilità nell’errore commesso ed evidenziando la propria buona fede, peraltro testimoniata dall’assenza di simili precedenti disciplinari e chiedendo la riduzione delle sanzioni applicate in primo grado, con particolare riguardo all’ammenda pecuniaria e ciò anche in considerazione delle difficoltà economiche societarie. - Alla riunione odierna è comparso il Rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la conferma della decisione di primo grado, mentre per gli incolpati nessuno è comparso. Motivi della decisione. La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene meritevole di parziale accoglimento il ricorso presentato dalla Società ASD Pianoscarano 1949 per i motivi che seguono. I fatti ascritti, oltre ad essere documentalmente provati, sono stati confermati dagli stessi incolpati nei propri scritti difensivi e finanche nel ricorso introduttivo del presente grado di giudizio e concretizzano conseguentemente le violazioni contestate di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Ciò posto, ai fini della determinazione delle sanzioni inflitte ed a parere di codesta Commissione, va evidenziata la buona fede della società incolpata nell’intera vicenda - sebbene la stessa abbia incautamente proceduto al tesseramento di un calciatore senza avere la piena e provata certezza che lo stesso fosse libero da precedenti vincoli contrattuali – e lo spirito collaborativo mostrato sia nel porre immediato rimedio alla situazione di irregolarità sia nell’ambito del procedimento scaturito all’esito del deferimento disciplinare. Conseguentemente, a parere di questo Organo di Giustizia Sportiva appare equo applicare una sanzione pecuniaria inferiore, avuto riguardo al grado di colpa ed al complessivo comportamento degli incolpati e ciò anche in considerazione delle ulteriori sanzioni applicate ai soggetti coinvolti nella vicenda. Il dispositivo. Per tali motivi, la Commissione accoglie il ricorso e, in parziale riforma dell’impugnata decisione di primo grado, delibera di applicare alla società ASD Pianoscarano 1949 l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00), confermando le ulteriori statuizioni di primo grado. Dispone la restituzione della tassa versata.
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