F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 19 Aprile 2012 (412) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI CARLO CLEBER (calciatore tesserato per la Società ASD SS Lazio Calcio a 5) (nota n. 6496/1474pf10- 11/AM/ma del 19.3.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 19 Aprile 2012
(412) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI CARLO CLEBER (calciatore tesserato per la Società ASD SS Lazio Calcio a 5) (nota n. 6496/1474pf10- 11/AM/ma del 19.3.2012).
Con atto datato 19 marzo 2012 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Carlo Cleber, di nazionalità brasiliana, tesserato per la Società ASD SS Lazio Calcio a 5, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, in quanto, dopo aver riscosso dalla predetta Società la somma di € 5.000,00 a titolo di acconto sulle pattuizioni di carattere economico afferenti la stagione sportiva 2010/2011, si era reso irreperibile, mancando di rispondere alle convocazioni della propria Società, con la quale cessava di avere ogni contatto. Il Deferimento ha tratto le mosse da un esposto della Società ASD SS Lazio Calcio a 5 del 19 aprile 2011, con il quale si portava a conoscenza della Procura Federale il sopra descritto comportamento del calciatore. Dall’incarto del Deferimento è risultato che il calciatore aveva omesso di comparire dinnanzi l’Organo Inquirente, rendendosi anche in questo caso di fatto irreperibile. Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, che, illustrate le ragioni del Deferimento, ha chiesto infliggersi al calciatore deferito la squalifica di mesi 6 (sei). La Commissione osserva quanto segue. Non può revocarsi in dubbio che il calciatore Carlo Cleber è venuto meno al dovere
sancito dall’art. 92 comma 1 NOIF di osservare le prescrizioni dettate dalla società di appartenenza. Egli, in dettaglio, ha omesso di rispondere con la propria presenza alle convocazioni della Società ASD SS Lazio Calcio a 5 del 19/20 agosto 2010 e del successivo 3 settembre, mancando di partecipare alle visite mediche ed al ritiro della squadra, nonché ai raduni del 10 ed 11 settembre 2010. La conclamata irreperibilità del calciatore si è manifestata anche in seno alle indagini della Procura Federale, avendo il deferito omesso di presentarsi all’Organo Inquirente, nonostante che fosse stato ritualmente convocato. Il calciatore, inoltre, a fronte della cessazione dell’attività sportiva da lui stesso praticata, non si è peritato di restituire l’importo che, a sua esplicita richiesta, la Società gli aveva anticipato. Pertanto il deferimento deve essere accolto, con la sanzione chiesta dalla Procura Federale, che appare equa. P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al calciatore Carlo Cleber, nato il 10 marzo 1980 a Chopinzinho (Brasile), la squalifica di mesi 6 (sei).
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