F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CGF del 10 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 18 Aprile 2012 2) RICORSO DEL SIG. ULISSE SAVINI (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 16, COMMA 3, REGOLAMENTO AGENTI (NOTA N°. 547/1188 PF10-11/AM/MA DEL 21.7.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 27/CDN del 18.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CGF del 10 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 18 Aprile 2012 2) RICORSO DEL SIG. ULISSE SAVINI (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 16, COMMA 3, REGOLAMENTO AGENTI (NOTA N°. 547/1188 PF10-11/AM/MA DEL 21.7.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 27/CDN del 18.10.2011) Con provvedimento del 21.7.2011 la Procura Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare: il signor Gomis Lys, calciatore tesserato all’epoca dei fatti in favore della società A.S. Casale Calcio S.r.l., per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. e dell’art. 16, comma 3, Regolamento Agenti Calciatori per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per aver sottoscritto un incarico ad altro Agente di Calciatori in pendenza di validità di altro accordo preesistente con il signor Claudio Sclosa; la società Casale Calcio S.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S. per la violazione disciplinare ascritta al suo tesserato; il signor Ulisse Savini, Agente di Calciatori, alla Commissione Disciplinare Nazionale per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 16 comma 3 del Regolamento degli Agenti di Calciatori vigente all’epoca dei fatti. Come specificato nel deferimento, in data 2.2.2011 il calciatore Gomis conferiva incarico professionale, con validità fino al 1.2.2013, all’Agente di Calciatori Claudio Sclosa, rilasciando in un secondo momento – precisamente in data 15.2.2011 – altro mandato all’Agente di Calciatori Ulisse Savini ut supra. Il signor Lys Gomis e la società A.S. Casale Calcio S.r.l. depositavano istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S., sulla quale il Procuratore Federale esprimeva il proprio consenso [pena base per il signor Lys Gomis, sanzione della squalifica di giorni 15, diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a giorni 10; pena base per la società A.S. Casale Calcio S.r.l., sanzione dell’ammenda di € 900,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a € 600,00]. La Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 27/CDN del 18.10.2011) disponeva l’applicazione delle suindicate sanzioni, dichiarando la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti e la sua prosecuzione nei confronti del signor Savini. All’esito del procedimento, sentite le parti, la Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto il Savini responsabile degli addebiti contestatigli con l’atto di deferimento, gli infliggeva la sanzione dell’ammenda di € 12.000, per avere lo stesso ottenuto dal calciatore Lys Gomis procura a rappresentarlo quando questi aveva in precedenza conferito procura – regolarmente depositata – ad altro agente e per aver omesso la normale diligenza di accertarsi se il calciatore avesse conferito procura ad altro agente. Avverso tale decisione proponeva ricorso avanti questa Corte il signor Savini. Secondo il ricorrente non può ritenersi corrispondente a verità la ricostruzione dei fatti effettuata dalla Procura secondo la quale lo stesso aveva sottoscritto ed accettato il mandato conferitogli dal Gomis nonostante la sussistenza di un precedente e valido mandato conferito dal calciatore ad altro agente, né poteva accogliersi la censura della omissione della normale diligenza circa l’accertamento o meno di procura ad altro agente. Esaminati gli atti e valutate le richieste di parte, codesta Corte osserva che la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente non trova oggettivo riscontro nei documenti di causa e, al contempo, ritiene che la condotta del Savini debba essere censurata in misura attenuata essendosi lo stesso premurato di verificare, sia pure in via informale, presso la Commissione Agenti di Calciatori che il Gomis non fosse legato ad altro Agente in ragione di accordi preesistenti. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Ulisse Savini riduce la sanzione inflitta ad € 8.000,00. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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