LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 102 DEL 17 aprile 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Il Giudice Sportivo
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 102 DEL 17 aprile 2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Quattordicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Crotone, Juve Stabia, Pescara, Reggina e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12 – n. 3, CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle nominate Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13 – n. 1 – lett. a) b) ed e), CGS, con efficacia esimente,
delibera
non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti di tali Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori.