COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 19/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NOTARESCO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (INIBIZIONE DEL PRESIDENTE D’ALESSANDRO LORENZO FINO AL 30.10.2012 ED AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 1.500,00) IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO / FONTANELLE DISPUTATA IL 26/02/12 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N°48, DEL 1.03.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 19/04/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NOTARESCO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (INIBIZIONE DEL PRESIDENTE D’ALESSANDRO LORENZO FINO AL 30.10.2012 ED AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 1.500,00) IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO / FONTANELLE DISPUTATA IL 26/02/12 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N°48, DEL 1.03.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Notaresco ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni:
- D’Alessandro Lorenzo (Presidente) - benché invitato ad assumere comportamento più consono alla propria funzione, reiterava gravi e pesanti offese e minacciava di percosse lo stesso arbitro; allontanato restava nei pressi degli spogliatoi e quindi entrava nel recinto di gioco per festeggiare a seguito di rete segnata dalla propria squadra. A fine gara, dopo che l'arbitro aveva richiesto al capitano della squadra di far intervenire una pattuglia della Forza Pubblica presente all'esterno, interveniva arbitrariamente invitandolo a rientrare nello spogliatoio minacciandolo ancora di percosse ed offendendolo nella propria qualità di "aquilano terremotato" e rivolgeva offese anche agli Organi dell'A.I.A., e poco dopo, presentatosi per ritirare i documenti di gara, contestava le decisioni arbitrali assunte nel corso dell'incontro;
- Notaresco (€ 1.500,00) - Perché a fine gara venivano aperti i cancelli di ingresso al terreno di gioco, permettendo l'entrata di molti tifosi e persone non in distinta che, davanti agli spogliatoi, circondavano l'arbitro spintonandolo, strattonandolo ed insultandolo pesantemente con la presenza anche di un dirigente locale, il quale offendeva lo stesso direttore di gara nella sua qualità di "aquilano terremotato"; subito dopo ai predetti si aggiungevano dirigenti e calciatori locali non identificati che offendevano gravemente e spintonavano l'arbitro, il quale nella circostanza veniva colpito alla testa con un violento schiaffo da persona non identificata, che gli procurava momentaneo intontimento. A seguito di quanto sopra, e malgrado la richiesta al capitano della squadra di far intervenire la Forza Pubblica presente all'esterno, l'arbitro era costretto a rientrare velocemente nel proprio spogliatoio per evitare ulteriori conseguenze ed a tutela della propria incolumità;
Ha chiesto, l’appellante, in via principale l’annullamento dell’ammenda e la riduzione della squalifica e, in subordine, la riduzione dell’ammenda in misura equamente proporzionata alla gravità dei fatti.
La società ha dedotto e ribadito in sede d’audizione, l’insussistenza delle contestazioni tenuto conto, da un lato, della circostanza non veritiera dell’apertura dei cancelli e, dall’altro, che il Presidente ha, in effetti, pronunciato frasi offensive nei confronti del direttore di gara, ma non con gli epiteti riportati a referto.
Osserva la Commissione che l’appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
L’arbitro, sia nel rapporto, sia nel supplemento, è stato molto preciso nella descrizione delle circostanze e dei comportamenti oggetto di sanzione, tuttavia, mentre l’ammenda nei confronti della società deve essere integralmente confermata in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati, soprattutto con riferimento al colpo alla testa ricevuto dal direttore di gara, l’inibizione nei confronti del presidente può essere lievemente ridotta, tenuto conto che il medesimo si è reso responsabile di gravi offese e minacce che, però, non sono mai sfociate in atti di violenza.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre l’inibizione al Presidente D’Alessandro Lorenzo fino al 31.7.2012, confermando nel resto l’impugnata decisione.
Dispone, inoltre, accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
Share the post "COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 19/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NOTARESCO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (INIBIZIONE DEL PRESIDENTE D’ALESSANDRO LORENZO FINO AL 30.10.2012 ED AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 1.500,00) IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO / FONTANELLE DISPUTATA IL 26/02/12 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N°48, DEL 1.03.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)"