COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 18.04.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. PRIMOREC (Campionato di Prima categoria) in merito alle sanzioni della squalifica per quattro gare effettive del proprio calciatore MOSCOLIN Lorenzo (in C.U. n° 88 del 29.03.2012). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 88 dd. 29.03.2012 il G.S.R. infliggeva al calciatore MOSCOLIN Lorenzo la squalifica per quattro gare effettive “ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. b) C.G.S. per essere stato espulso al 19’ del secondo tempo per condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, sugli sviluppi di un calcio di punizione diretto a favore della propria squadra, dopo essere caduto a terra in area di rigore ed essersi rialzato con il volto sanguinante, inseguiva il calciatore n. 5 avversario e, raggiuntolo, gli sferrava intenzionalmente ed in modo violento, un pugno colpendolo sulla parte superiore del torace, senza causargli alcuna conseguenza; successivamente, a seguito della reazione dell’avversario, la gara veniva interrotta per cinque minuti in quanto si rendeva necessario l’intervento di altri tesserati per placare i due calciatori e per medicare il Moscolin”. Fatti avvenuti il 25.03.2012, nel corso della gare Primorec – Esperia.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 18.04.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. PRIMOREC (Campionato di Prima categoria) in merito alle sanzioni della squalifica per quattro gare effettive del proprio calciatore MOSCOLIN Lorenzo (in C.U. n° 88 del 29.03.2012). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 88 dd. 29.03.2012 il G.S.R. infliggeva al calciatore MOSCOLIN Lorenzo la squalifica per quattro gare effettive “ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. b) C.G.S. per essere stato espulso al 19’ del secondo tempo per condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, sugli sviluppi di un calcio di punizione diretto a favore della propria squadra, dopo essere caduto a terra in area di rigore ed essersi rialzato con il volto sanguinante, inseguiva il calciatore n. 5 avversario e, raggiuntolo, gli sferrava intenzionalmente ed in modo violento, un pugno colpendolo sulla parte superiore del torace, senza causargli alcuna conseguenza; successivamente, a seguito della reazione dell'avversario, la gara veniva interrotta per cinque minuti in quanto si rendeva necessario l'intervento di altri tesserati per placare i due calciatori e per medicare il Moscolin”. Fatti avvenuti il 25.03.2012, nel corso della gare Primorec - Esperia. Con reclamo di data 04.04.2014 l’A.S.D. PRIMOREC impugnava tale decisione, chiedendo una riduzione della sanzione e fornendo una ricostruzione dei fatti parzialmente difforme dalla refertazione arbitrale. Nella ricostruzione della reclamante, sugli sviluppi del calcio di punizione da cui sono poi scaturiti i fatti, il MOSCOLIN sarebbe stato colpito al volto in modo violento ed intenzionale da un calciatore della squadra avversaria, che gli procurava la frattura del setto nasale. Dopo essere caduto a terra il MOSCOLIN, si sarebbe alzato ed avvicinato all’avversario cercando di colpirlo con un pugno, senza tuttavia riuscire nel suo intento in quanto quest'ultimo lo avrebbe anticipato colpendolo violentemente con un calcio al costato. A detta della reclamante, il MOSCOLIN meriterebbe una riduzione della squalifica in quanto la sua condotta sarebbe stata condizionata dal colpo che il calciatore della squadra avversaria gli avrebbe intenzionalmente inferto al volto, causandogli la frattura del setto nasale. Il reclamo è infondato, per i motivi di seguito esposti. Una simile ricostruzione dei fatti non può essere accolta, perché dall'analisi dei documenti di gara non emergono elementi idonei a provare la versione dei fatti fornita dalla reclamante. Infatti, il direttore di gara, nel supplemento al referto, ha specificato di non avere colto la dinamica dell'evento che aveva portato alla frattura del setto nasale del MOSCOLIN. Al contrario ha riportato, con attestazione che rende piena prova ex art. 35/1 C.G.S., che il MOSCOLIN ha colpito con un pugno il calciatore avversario, pur senza causargli conseguenze lesive, in un contesto di particolare platealità ed agitazione, con il coinvolgimento dei compagni di squadra che si sono prodigati per separarlo dal suo antagonista, in una vicenda che si è prolungata -impedendo la prosecuzione della gara- per circa cinque minuti. Il calciatore, per quanto deduce la stessa reclamante, ha dato prova di una riprovevole incapacità a controllare le proprie reazioni, con ciò ponendosi in insanabile contrasto con i principi di lealtà e correttezza che devono ispirare la condotta dei tesserati nel contesto agonistico, e si è reso protagonista di obbiettivo atto di violenza nei confronti di un avversario. La sanzione inflitta dal GST, conseguentemente, appare congrua. P.Q.M. La C.D.T.- FVG dichiara infondato il reclamo, conferma la decisione assunta dal G.S.T. e dispone l'addebito della relativa tassa.
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