COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 18.04.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. ESPERIA ANTHARES (Campionato di Prima categoria) in merito alle sanzioni della squalifica per quattro gare effettive del proprio calciatore DE STASIO Maurizio (in C.U. n° 88 del 29.03.2012). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 88 dd. 29.03.2012 il G.S.R. infliggeva al calciatore DE STASIO Maurizio la squalifica per quattro gare effettive “ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. b) C.G.S. per essere stato espulso al 19’ del secondo tempo per condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, dopo essere stato colpito sul torace da un pugno del n. 9 avversario, gli sferrava, intenzionalmente ed in modo violento, un pugno colpendolo sulla parte superiore del torace senza causargli alcuna conseguenza; successivamente, a seguito di tale reazione, la gara veniva interrotta per cinque minuti in quanto si rendeva necessario l’intervento di altri tesserati per placare i due suindicati calciatori e poi per medicare il n. 9 avversario”. Fatti avvenuti il 25.03.2012, nel corso della gare Primorec – Esperia.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 18.04.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. ESPERIA ANTHARES (Campionato di Prima categoria) in merito alle sanzioni della squalifica per quattro gare effettive del proprio calciatore DE STASIO Maurizio (in C.U. n° 88 del 29.03.2012). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 88 dd. 29.03.2012 il G.S.R. infliggeva al calciatore DE STASIO Maurizio la squalifica per quattro gare effettive “ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. b) C.G.S. per essere stato espulso al 19’ del secondo tempo per condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, dopo essere stato colpito sul torace da un pugno del n. 9 avversario, gli sferrava, intenzionalmente ed in modo violento, un pugno colpendolo sulla parte superiore del torace senza causargli alcuna conseguenza; successivamente, a seguito di tale reazione, la gara veniva interrotta per cinque minuti in quanto si rendeva necessario l'intervento di altri tesserati per placare i due suindicati calciatori e poi per medicare il n. 9 avversario”. Fatti avvenuti il 25.03.2012, nel corso della gare Primorec - Esperia. Con reclamo di data 04.04.2014 l’A.S.D. ESPERIA ANTHARES impugnava tale decisione, chiedendo una riduzione della sanzione. A sostegno della propria domanda la reclamante non negava la condotta addebitata al proprio tesserato, ma sosteneva che la stessa era stata posta in essere dal DE STASIO esclusivamente per difendersi dall'aggressione del calciatore avversario. Il reclamo è infondato, per i motivi di seguito esposti. L'arbitro, nel supplemento al referto di gara, ha precisato in modo dettagliato che il DE STASIO, una volta colpito dal n. 9 avversario, ha a sua volta reagito in modo violento, colpendo quest'ultimo con un pugno, manifestando così in modo incontrovertibile la volontà di offendere. L'asserita finalità esclusivamente difensiva della condotta del DE STASIO, invocata dalla reclamante, è inoltre incompatibile con la (pacifica) circostanza che, per dividere i due calciatori e sedare gli animi, si è reso necessario l'intervento dei rispettivi compagni di squadra. Conseguentemente, anche in considerazione dell'assenza di qualsiasi segno di resipiscenza in capo al DE STASIO, la sanzione inflitta dal G.S.T. appare meritevole di conferma. P. Q. M. La C.D.T.- FVG dichiara infondato il reclamo, conferma la decisione assunta dal G.S.T. e dispone l'addebito della relativa tassa.
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