COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 199/LND del 13/4/2012 Delibere del Giudice Sportivo VIC FORMELLO – PRO CALCIO ANGUILLARA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 199/LND del 13/4/2012 Delibere del Giudice Sportivo VIC FORMELLO - PRO CALCIO ANGUILLARA Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 166 del 13.03.2012; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Società PRO CALCIO ANGUILLARA e con il quale si deduce che la gara non ha avuto regolare svolgimento in quanto l'arbitro, a seguito di intimidazioni e comportamenti minacciosi da parte di tesserati della Società VIC FORMELLO, sospendeva la gara e si ritirava negli spogliatoi. Rientrava in campo dopo l'intervento della Forza Pubblica e riprendeva l'incontro. La reclamante deduce che la gara sia stata proseguita PRO-FORMA, per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in oggetto, che come è noto sono fonte primaria di prova ex art. 35 del CGS, l'arbitro conferma che al 39' del primo tempo ha interrotto la partita perché alcuni tesserati e sostenitori della Società VIC FORMELLO lo minacciavano con proteste ed offese. Non riuscendo a ripristinare l'ordine e per evitare ulteriori conseguenze, ha fatto richiesta di intervento della Forza Pubblica e dopo venti minuti di sospensione riprendeva la gara portandola regolarmente a termine. - In considerazione di quanto sopra, la gara ha avuto regolare svolgimento. PQM DELIBERA 1) di respingere il reclamo proposto dalla Società PRO CALCIO ANGIULLARA 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: VIC FORMELLO- PRO CALCIO ANGUILLARA 2-0 3) di addebitare la tassa reclamo.
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