COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/LND del 19/4/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FROSINONE 2000 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E L’AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2013 A CARICO DEL CALCIATORE VITALE DOMENICO, DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI CONTE LORENZO, COMPAGNONE ANGELO, CORATTI GIAMMARCO E CRO ROBERTO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 40 DEL 29.3.2012 (Gara: TECHNA FERENTUM – FROSINONE 2000 del 24.3.2012 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/LND del 19/4/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FROSINONE 2000 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E L’AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2013 A CARICO DEL CALCIATORE VITALE DOMENICO, DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI CONTE LORENZO, COMPAGNONE ANGELO, CORATTI GIAMMARCO E CRO ROBERTO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 40 DEL 29.3.2012 (Gara: TECHNA FERENTUM – FROSINONE 2000 del 24.3.2012 – Campionato Jun. Prov. Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: a motivo del reclamo la ricorrente ha dedotto che la responsabilità per la sospensione della partita debba imputarsi esclusivamente alla Società TECHNA FERENTUM in quanto sarebbero stati i giocatori di detta Società ad aggredire gli avversari. Si è inoltre richiesta la riduzione della sanzione comminata al calciatore VITALE DOMENICO perché del tutto sproporzionata rispetto alle sue responsabilità, nonché le sanzioni comminate ai calciatori CONTE, COMPAGNONE, CORATTI e CRO’ in quanto eccessive. Ritiene questa Commissione che correttamente il Giudice Sportivo ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le Società, in quanto il provvedimento di espulsione che avrebbe docuto essere comminato nei confronti dei giocatori di entrambe le squadre ne avrebbe determinato la inferiorità numerica e a tal riguardo si ribadisce che in caso di rissa generale nulla rileva la circostanza che ad iniziare la rissa sia stato un giocatore dell’una o dell’altra squadra. Per quanto concerne i giocatori CONTE, COMPAGNONE, CORATTI e CRO’, si ritiene di ridurre lievemente le sanzioni a loro carico onde rapportare le stesse a quelle abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva, per il caso di rissa generale tra giocatori con scambio reciproco di colpi. Quanto al giocatore VITALE DOMENICO, pur ribadendo l’intollerabilità dei gravissimi gesti di natura oscena compiuti nei confronti del pubblico, si ritiene di rivisitare parzialmente la squalifica inflitta, onde graduare la stessa rispetto a comportamenti ancor più gravi meritevoli di severa sanzione. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo relativo alla sanzione sportiva di perdita della gara a carico della Società FROSINONE 2000; di accogliere il reclamo relativo ai calciatori CONTE LORENZO, COMPAGNONE ANGELO, CORATTI GIAMMARCO e CRO’ RAFFAELE e, per l’effetto, riduce la squalifica da 3 a 2 gare effettive. Di ridurre altresì la squalifica a carico del calciatore VITALE DOMENICO dal 30.4.2013 al 31.12.2012. La tassa reclamo va restituita.
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