COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/LND del 19/4/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SUIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 194 DEL 5.4.2012 (Gara: SUIO – PONZA del 25.3.2012 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/LND del 19/4/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SUIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 194 DEL 5.4.2012 (Gara: SUIO – PONZA del 25.3.2012 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società SUIO chiede nelle conclusioni l’annullamento della decisione di cui sopra, in quanto alla controparte non andava riconosciuto l’istituto della causa di forza maggiore , non essendo – all’orario prefissato per la partenza (ore 7.00) – al completo del numero sufficiente di atleti per poter disputare la gara, prevista per le ore 11.15 dello stesso giorno al campo in località SUIO. Non è parimenti accettabile , a detta della ricorrente, l’ipotesi di partenza con la successiva corsa delle ore 10.00 che non avrebbe comunque consentito l’arrivo in tempo utile per l’incontro. Questa Commissione, valutati tutti gli aspetti del caso, è dell’avviso che il ricorso vada accettato. Infatti è verosimile l’assunto della reclamante che focalizza l’orario delle ore 7 di mattina, come l’unico che avrebbe consentito la disputa della gara, tenuto anche conto inoltre che la citata corsa delle ore 10.00 non è stata effettuata per avaria del mezzo navale. Stante quanto sopra, tenuto conto della volontà della POL PONZA di voler raggiungere la sede di SUIO e che per cause inopinabili non ha potuto raggiungerla, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo in argomento e di infliggere alla POL PONZA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. La tassa reclamo va restituita.
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