COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/LND del 19/4/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIANOSCARANO 1949 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMENDA DI € 800 A CARICO DELLA STESSA, DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE BAGGIANI MASSIMO, DELL’INIBIZIONE FINO AL 4.5.2012 A CARICO DEL DIRIGENTE DE MARCO ALESSIO E FINO AL 20.4.2012 A CARICO DEL DIRIGENTE CIATTI PAOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 184 DEL 28.3.2012 (Gara: PIANOSCARANO 1949 – CANINESE del 26.3.2012 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/LND del 19/4/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIANOSCARANO 1949 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMENDA DI € 800 A CARICO DELLA STESSA, DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE BAGGIANI MASSIMO, DELL’INIBIZIONE FINO AL 4.5.2012 A CARICO DEL DIRIGENTE DE MARCO ALESSIO E FINO AL 20.4.2012 A CARICO DEL DIRIGENTE CIATTI PAOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 184 DEL 28.3.2012 (Gara: PIANOSCARANO 1949 – CANINESE del 26.3.2012 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe in cui la Società PIANOSCARANO lamenta l’eccessività delle sanzioni comminate a carico della Società relativamente all’ammenda e alle squalifiche a carico dei Dirigenti e dell’allenatore in quanto contesta preliminarmente che non c’è stato alcun lanzio di sassi in campo e soprattutto, che a fine gara, sugli spalti si è verificata soltanto una breve seppure animata discussione, tra sostenitori di entrambe le squadre, come spesso accade in qualsiasi campo di calcio. Per quanto attiene il comportamento del Dirigente DI MARCO, la reclamante precisa che l’uscita dal terreno di gioco, a seguito di allontanamento decisio dall’arbitro a carico dello stesso, è avvenuta certamente in maniera molto lenta, ma solo come segno di protesta e contestazione avverso il provvedimento adottato nei suoi confronti. Questa Commissione, valutata nel complesso la dinamica di tutti gli accadimenti verificatisi, ritiene che alcune osservazioni poste in essere dalla reclamante relativamente agli episodi accaduti sugli spati possono essere presi in considerazione e di conseguenza l’entità dell’ammenda possa essere ricondotta entro limiti di minore gravità mentre non ritiene condivisibile quanto asserito dalla Società PIANOSCARANO per quanto riguarda il comportamento del Dirigente accompagnatore DI MARCO ALESSIO, comportamento di natura particolarmente offensiva nei confronti dell’arbitro. Detto ciò, considerato che, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., non sono impugnabili le sanzioni a carico di Dirigenti fino ad un mese, questa Commissione DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativo all’inibizione del Dirigente CIATTI PAOLO. Di confermare il provvedimento di inibizione a carico del Dirigente DI MARCO ALESSIO e dell’allentaore BAGGIANI MASSIMO. Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo pertanto l’ammenda a carico della Società ad € 500,00. La tassa reclamo va restituita.
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