COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 13/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società OSAL NOVATE Camp. Giovanissimi Prov. Gir. L Gara del 17-03-2012 tra San Martino / Osal Novate C.U. n. 34 della delegazione di Milano datato 22-03-2012.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 13/04/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo società OSAL NOVATE Camp. Giovanissimi Prov. Gir. L
Gara del 17-03-2012 tra San Martino / Osal Novate
C.U. n. 34 della delegazione di Milano datato 22-03-2012.
La società OSAL NOVATE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il dirigente FOGLIA Fausto sino al 31.12.2012 per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro, lamentando che la sanzione è ingiusta.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva : l'inibizione comminata dal G.S. è eccessiva rispetto al comportamento irriguardoso tenuto dal FOGLIA nei confronti del direttore di gara e descritto nel rapporto arbitrale.
Pertanto l'inibizione merita di essere drasticamente ridotta.
Tanto premesso e ritenuto
RIDUCE
l'inibizione comminata al dirigente FOGLIA Fausto sino al 12.4.2012.
Si dispone l’accredito della tassa se già versata.
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