COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.58 del 19.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 29 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: A) Dirigenti. – Dell’Amico Giorgio, Presidente, – Volpini Carlo, – Caribotti Marco, – Reale Pier Luigi, tesserati per l’A.S.D. Sporting Massese; – Ponticelli Luca, Presidente dell’U.S.D. San Marco Avenza 1926; – Romanini Orlando, Presidente – Sebastiani Valeriano, tesserati per l’A.S.D. Fortis Lucchese 1905, s.r.l.; – Veschi Rosa, Presidente, – Buglia Enrico; tesserati per l’A.S.D. Poveromo; – Nicolini Ernesto, Presidente, – Pacini Pietro; tesserati per la Società Tirrenia A.C.D.; – Podestà Francesco, Presidente dell’A.S.D. Turano Calcio 2009; – Ceccarelli Marina, Presidente G.S.D. Oratorio Don Bosco, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.. B) Società, chiamate a rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.; – A.S.D. Sporting Massese, – A.S.D. Fortis Lucchese 1905 S.r.l, – A.S.D. Poveromo, – Tirrenia A.C.D., per la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., – U.S.D. San Marco Avenza 1926; – A.S.D. Turano Calcio 2009, – G.S.D. Oratorio Don Bosco,

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.58 del 19.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 29 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: A) Dirigenti. - Dell’Amico Giorgio, Presidente, - Volpini Carlo, - Caribotti Marco, - Reale Pier Luigi, tesserati per l’A.S.D. Sporting Massese; - Ponticelli Luca, Presidente dell’U.S.D. San Marco Avenza 1926; - Romanini Orlando, Presidente - Sebastiani Valeriano, tesserati per l’A.S.D. Fortis Lucchese 1905, s.r.l.; - Veschi Rosa, Presidente, - Buglia Enrico; tesserati per l’A.S.D. Poveromo; - Nicolini Ernesto, Presidente, - Pacini Pietro; tesserati per la Società Tirrenia A.C.D.; - Podestà Francesco, Presidente dell’A.S.D. Turano Calcio 2009; - Ceccarelli Marina, Presidente G.S.D. Oratorio Don Bosco, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.. B) Società, chiamate a rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.; - A.S.D. Sporting Massese, - A.S.D. Fortis Lucchese 1905 S.r.l, - A.S.D. Poveromo, - Tirrenia A.C.D., per la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., - U.S.D. San Marco Avenza 1926; - A.S.D. Turano Calcio 2009, - G.S.D. Oratorio Don Bosco, La segnalazione da parte della Delegazione Provinciale di Massa e Carrara - Settore Giovanile e Scolastico - circa l’avvenuta irregolare disputa, tra la fine del mese di settembre e l’inizio del mese di ottobre dell’anno 2010, di due tornei relativi alla categoria “Pulcini, anno 2002”, uno dei quali privo della necessaria autorizzazione Federale, ha determinato la Procura Federale a svolgere le opportune indagini. All’esito di queste è emerso che dei due Tornei, organizzati uno dalla A.S.D. Sporting Massese, l’altro dall’U.S.D. San Marco Avenza, solo il primo presentava elementi di palese irregolarità non essendo stata richiesta la prescritta autorizzazione, mentre per quello organizzato dall’U.S.D. San Marco Avenza non veniva rilevato alcunché di irregolare. In sede di audizione innanzi il Collaboratore della Procura Federale, il responsabile della Scuola Calcio della Società Massese ammetteva di aver organizzato il Torneo con la collaborazione del Segretario, Pier Luigi Reali, “e l’assenso di tutti i Soci”. Negava nel contempo che al termine dell’incontro di finale fossero stati tirati i calci di rigore, attività vietata nella disputa delle gare della categoria. Quanto accertato ha determinato l’Ufficio inquirente a rimettere gli atti a questa Commissione deferendo i Dirigenti e le Società che hanno rispettivamente organizzato (l’ASD Sporting Massese) e preso parte (tutte quelle indicate in premessa) al Torneo in esame. Convocate le parti per la data odierna sono presenti: il Sostituto Procuratore della Procura Federale, Avvocato Marco Stefanini nonché i soggetti deferiti nelle persone di: 1) Ponticelli Luca – presidente San Marco Avenza, in proprio e quale Presidente della U.S.D. San Marco Avenza; 2) Parrella Pietro in rappresentanza di Sebastiani Valeriano, Dirigente, e dell’A.S.D. Fortis Lucchese 1905. s.r.l. per delega del vice Presidente, essendo il Presidente Orlando Romanini deceduto; 3) Bugliani Enrico, Dirigente della soc. Poveromo, in proprio ed in rappresentanza di Rosa Veschi, Presidente, impedito a partecipare; 4) Pacini Pietro in proprio e in rappresentanza, per delega, del Presidente Nicolini Ernesto e della società A.C.D. Tirrenia Marina di Massa; 5) Ceccarelli Marina, in proprio e quale Presidente GSD Oratorio Don Bosco; 6) Caribotti Marco in proprio e in qualità di attuale Presidente della soc. Sporting Massese Risultano assenti, nonostante siano stati ritualmente convocati, i seguenti soggetti deferiti: 1) Dell’Amico Giorgio, 2) Volpini Carlo, 3) Reale Pier Luigi, 4) Podestà Francesco, 5) ASD Turano Calcio 2009. La Società Tirrenia A.C.D. ha depositato nei termini tramite l’Avvocato Alfonso Ferro, memoria a difesa della Società e dei Dirigenti Nicolini e Pacini, irrituale perché non redatta in proprio, stante la carica di co-presidente rivestita dallo stesso avvocato nell’ambito della società, e comunque priva di qualsiasi mandato. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., che sottopongono alla attenzione del Collegio. - Ponticelli Luca, Presidente San Marco Avenza, inibizione di 30 gg. su pena base di 45 gg.; - San Marco Avenza, ammenda di Euro 400,00 su pena base di Euro 500,00; - Rosa Veschi, Presidente della Società Poveromo, inibizione di 30 gg. su pena base di 45 gg.; - Bugliani Enrico, Dirigente della medesima Società. inibizione di 30 gg. su pena base di 45 gg.; - Soc. Poveromo, ammenda di Euro 200,00 su pena base di Euro 300,00 - Pacini Pietro, inibizione di 30 gg. su pena base di 45 gg.; - Nicolini Ernesto, inibizione di 30 gg. su pena base di 45 gg.; - Soc. Tirrenia, ammenda € 300,00 sulla sanzione base di € 400,00; - Ceccarelli Marina, Presidente GSD Oratorio Don Bosco, inibizione di 30 gg. su pena base di 45 gg.; - Soc. Oratorio Don Bosco, ammenda di Euro 200,00 su pena base di Euro 300,00; - Sporting Massese, rappresentata dall’attuale Presidente Caribotti Marco, ammenda di Euro 550,00 su pena base di Euro 700,00, La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo con riferimento ai tesserati ed agli Enti di seguito indicati, Di conseguenza ORDINA la applicazione delle seguenti sanzioni: - Ponticelli Luca, Presidente San Marco Avenza, inibizione di 30 (trenta) giorni.; - Società San Marco Avenza, ammenda di Euro 400,00(quattrocento); - Rosa Veschi, Presidente della società Poveromo, inibizione di 30 (trenta) gg.; - Società Poveruomo, ammenda di Euro 200,00 (duecento) - Nicolini Ernesto, Presidente della società Tirrenia ACD, inibizione di 30 (trenta) gg.; - Società Tirrenia, ammenda di Euro 300,00 (trecento); - Ceccarelli Marina, Presidente GSD Oratorio Don Bosco, inibizione di 30 (trenta) gg.; - Società Oratorio Don Bosco, ammenda di Euro 200,00 (duecento); - Società Sporting Massese, rappresentata dall’attuale Presidente Caribotti Marco, ammenda di Euro 550,00 (cinquecentocinquanta). Per quanto riguarda i seguenti dirigenti: Bugliani Enrico, Caribotti Marco,, Pacini Pietro, la Commissione non accoglie la richiesta di patteggiamento e quindi dispone l’apertura del dibattimento nei loro confronti, così come si procede nei confronti di: - Dell’Amico Giorgio, in qualità di Presidente della società A.S.D. Sporting Massese all’epoca dei fatti, - Volpini Carlo e Reale Pier Luigi, rispettivamente consulente sportivo e dirigente della stessa società; - dell’A.S.D. Fortis Lucchese 1905 S.r.l. e del Dirigente Sebastiani Valeriano; - dell’A.S.D.. Turano Calcio 2009 e del Presidente Podestà Francesco. Aperto il dibattimento il rappresentante della Procura Federale, precisa che l’atto di deferimento è fondato, e quindi da accogliere, perchè basato su una precisa indicazione fornita dall’organizzatore del Torneo (Carlo Volpini) il quale ha confermato che esso è stato disputato senza la previa autorizzazione e, assumendone ogni responsabilità, ha indicato i collaboratori che hanno con lui cooperato trasmettendo, via e-mail, su esplicita richiesta della Procura Federale, l’elenco delle Società partecipanti. L’Avvocato Stefanini chiede quindi l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Dell’Amico Giorgio mesi due inibizione; - Volpini Carlo mesi due inibizione; - Reale Pier Luigi mesi due inibizione; - Sebastiani Valeriano 45 gg. inibizione; - Bugliani Enrico 45 gg. inibizione; - Pacini Pietro 45 gg. inibizione; - Podestà Francesco 45 gg. inibizione; - Società Fortis Lucchese ammenda di Euro 500,00; - Società Turano Calcio ammenda di Euro 300,00. Nell’intervento a propria difesa il rappresentante della Società Fortis Lucchese 1905 afferma la estraneità della Società al Torneo confortato in ciò, non solo dall’articolo di stampa che la stessa Procura ha allegato agli atti ma, altresì, dalla dichiarazione scritta resa dal Sig, Carlo Volpini, responsabile della Scuola calcio dell’A.S.D. Sporting Massese e, soprattutto, organizzatore del Torneo, attestante che la Fortis Lucchese non è stata tra le squadre partecipanti. Ritiene che alla manifestazione abbia partecipato altra Società Lucchese, che individua nella Junior Lucchese, così come emerge dall’articolo di stampa in atti. A dimostrazione dell’esistenza di detta Società deposita copia della carta ad essa intestata. Intervengono quindi gli altri tesserati deferiti i quali con diverse motivazioni dichiarano la loro estraneità alla vicenda. Chiuso il dibattimento, la Commissione passa a decidere. La segnalazione effettuata dal Presidente della Delegazione Provinciale di Massa e Carrara, circa la inesistenza di qualsiasi richiesta di autorizzazione per la organizzazione del Torneo, correlata con l’ammissione del Dirigente responsabile della Società organizzatrice, rivela la sussistenza della violazione contestata. Il deferimento è quindi da accogliere anche sotto il profilo della legittimità in applicazione della normativa vigente. Infatti, come già ripetutamente affermato da questo Collegio, con norma di carattere generale è disposto l’obbligo da parte dei tesserati, degli enti affiliati e di chiunque operi nell’ambito della F.I.G.C., di osservare lo Statuto ed ogni altra norma di carattere federale (art. 30 dello Statuto). Detto questo si precisa, per quanto riguarda il caso specifico, che l’attività propria delle società, si divide in: - attività ufficiale, quale quella relativa ai Campionati ed ad ogni manifestazione organizzata dalle Leghe, dal Settore Giovanile e Scolastico e dai Comitati; - attività non ufficiale, che invece è “relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle Società nonché le manifestazioni per l’attività ricreativa ed ogni altra attività”. Pertanto, ove si tratti di Tornei organizzati nell’ambito dell’attività ufficiale della L.N.D., dalle Delegazioni Provinciali, i Regolamenti devono essere preventivamente approvati dai relativi Comitati Regionali secondo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 28 del Regolamento della L.N.D.. Allorché ci si trovi, invece, nell’ambito dell’organizzazione di manifestazioni per l’attività amatoriale, a carattere ricreativo e propagandistico, il suo svolgimento deve avvenire sotto il controllo dei Comitati e delle Divisioni (art. 33, comma 3, del Regolamento della L.N.D). Nel caso di specie risultano violate le disposizioni, avente stretto carattere di norma federale, impartite con il C.U. n. 1 del settore Giovanile e Scolastico relativo alla stagione 2010/2011. Ogni comportamento contrario alle norme, che vengono peraltro portate a conoscenza delle Società, da sempre prima dell’inizio delle attività stagionali, evidenzia, piuttosto, l’assunzione di un ingiustificato e ingiustificabile, disinteresse per la normativa federale che, per ciò stesso, deve essere sanzionato. Ciò deve avvenire in modo particolare nel presente contesto - siamo nell’ambito giovanile - nel quale debbono essere tenute nel massimo conto le possibili conseguenze che possono derivare sul piano fisico, e non solo, ai giovanissimi calciatori nei cui confronti la tutela non è mai abbastanza. L’osservanza della norma, infatti, costituisce garanzia assoluta per la tutela fisica degli atleti partecipanti, e fornisce al contempo giusta rilevanza alla manifestazione indetta dalle Società, trattandosi di attività organizzata nell’ambito federale. Quanto sopra non potendosi prescindere dal basilare principio generale per il quale l’essere tesserati o affiliati alla Federazione implica il pieno assoggettamento e il totale rispetto della normativa federale, peraltro liberamente accettata al momento dell’ingresso nell’Organizzazione federale. Confermati ancora una volta i principi che presiedono l’attività agonistica in esame il Collegio esamina le singole posizioni dei tesserati oggetto del presente procedimento alla luce della, invero scarna, attività istruttoria effettuata. In via preliminare si rileva come il deferimento sia da respingere nei confronti dei seguenti Dirigenti ai quali viene specificatamente addebitato di aver consentito, in virtù del loro specifico incarico, la partecipazione ad una manifestazione rivelatasi, successivamente, irregolare. - Caribotti Marco, il quale non rivestiva, all’epoca dei fatti, la qualifica di Presidente della Società A.S.D. Sporting Massese, incarico invece ricoperto dal Dirigente Giorgio Dell’Amico; - Pacini Pietro e Bugliani Enrico. Non esiste in atti alcuna concreta specifica prova che ciascuno di essi abbia preso parte alla decisione assunta dalla Società di rispettiva appartenenza di partecipare al Torneo in esame. Non appare infatti sufficientemente fondata la contestazione di aver consentito, nella loro qualità di responsabili del settore giovanile delle rispettive Società di appartenenza, la partecipazione di proprie squadre ad un Torneo non autorizzato dalle Autorità federali preposte, con ciò violando il disposto dell’art. 1, c. 1, del C.G.S.. Si ricorda a tal fine che la richiesta di partecipazione viene effettuata direttamente dal Presidente al quale compete la rappresentanza della Società e che, in casi della medesima fattispecie, egli deve essere considerato l’unico tesserato che incorre in violazione. Né, a parere della Commissione, può avere alcuna valenza in tali casi l’eventuale apporto ”interno” dei Dirigenti preposti al singolo settore. Sintomatica appare a tal fine la dichiarazione del Dirigente Bugliani il quale ha specificatamente affermato di essere stato inviato con la squadra a partecipare al Torneo senza che egli fosse intervenuto in sede della decisione assunta in ordine alla partecipazione. Gli unici soggetti quindi a potere essere deferiti sono il Presidente e la Società dal medesimo rappresentata, in virtù del principio di immedesimazione organica che li lega. Da ciò non può che derivare il proscioglimento dei Dirigenti sopra indicati perché non risulta dimostrata la loro personale responsabilità. Anche nei confronti dell’A.S.D. Fortis Lucchese 1905 S.r.l., ovviamente per motivi diversi, il deferimento non può essere accolto. La partecipazione di detta Società alle gare del Torneo de quo non appare provata sia in virtù della formula dubitativa - irrilevante questa nei confronti delle Società che hanno definito il contesto - con la quale il Volpini l’ha indicata tra le squadre partecipanti, ma soprattutto in funzione della dichiarazione liberatoria che lo stesso Dirigente ha inviato direttamente alla Società con la quale afferma testualmente “…. mi sono sbagliato nel comunicare alla FIGC la vostra partecipazione…..” Ciò ovviamente a prescindere dalle indicazioni derivanti dalle notizie di stampa che, anche se acquisite dalla Procura Federale, hanno valore di mera indicazione e non di prova. Il deferimento appare invece del tutto fondato nei confronti dei Dirigenti dell’allora A.S.D. Sporting Massese: - Volpini Carlo, responsabile della Scuola calcio, avendo questi pacificamente riconosciuto che il Torneo è stato organizzato privo della necessaria autorizzazione, assumendosene ogni responsabilità. - Dell’Amico Giorgio, Presidente, all’epoca dei fatti, della Società, proprio per l’incarico ricoperto secondo quanto sopra indicato; - Reale Pier Luigi, Segretario, chiamato direttamente in causa dal Volpini come proprio collaboratore nell’organizzazione del Torneo il quale, oltretutto, in virtù dell’incarico, avrebbe dovuto espletare le necessarie formalità. La mancata presentazione al dibattimento della Società Turano, così come l’assenza di un qualsiasi scritto difensivo da parte della medesima Società, conferma la fondatezza nei suoi confronti della segnalazione effettuata dal Volpini. P.Q.M. la C.D. infligge, ai soggetti che non hanno richiesto l’applicazione del disposto dell’art. 23 del C.G.S., le sanzioni che si riportano di seguito • ai Dirigenti dell’A.S.D. Sporting Massese riconosciuti colpevoli della violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S.: - Dell’Amico Giorgio, inibizione per mesi 2 (due); - Volpini Carlo, inibizione per mesi 2 (due); - Reale Pier Luigi, inibizione per mesi 2 (due). • a Podestà Francesco, Presidente dell’A.S,D. Turano Calcio, inibizione per giorni 45 (quarantacinque); • alla Società Turano Calcio, per la conseguente responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, ammenda di € 300,00 (trecento). La C.D.T.T. dichiara la estraneità ai fatti della Società A.S.D. Fortis Lucchese 1905, s.r.l. che viene quindi prosciolta. Vengono altresì prosciolti da ogni addebito i Dirigenti: Bugliani Enrico; Caribotti Marco; Pacini Pietro per quanto indicato in parte motiva. Dichiara non doversi procedere nei confronti del Dirigente Orlando Romanini, Presidente dell’U.S.D. Fortis Lucchese 1905. s.r.l., perché deceduto. Dispone inoltre l’applicazione delle sanzioni definite ex art. 23 del C.G.S. nella misura dell’ordinanza sopra riportata. Il Collegio rimette gli atti alla Procura Federale affinché, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattimento, assuma i provvedimenti che riterrà opportuni.
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