COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.58 del 19.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA 125 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo S.S.D. Polisportiva Guazzino Avverso Inibizione Al Dirigente Goracci Giovanni Fino Al 3062012 (C.U. N° 33 Del 532012)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.58 del 19.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA 125 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo S.S.D. Polisportiva Guazzino Avverso Inibizione Al Dirigente Goracci Giovanni Fino Al 3062012 (C.U. N° 33 Del 532012) Propone rituale reclamo La S.S.D. Pol. Guazzino avverso la sanzione in epigrafe comminata dal G.S. Territoriale di Siena con articolata motivazione, la quale, in sostanza descriveva comportamenti piuttosto gravi a carico del tesserato dopo essere stato allontanato a fine gara. Con identiche motivazioni erano stati inibiti per lo stesso periodo altri due dirigenti della Pol. Guazzino, tuttavia la società reclama solo avverso la sanzione irrogata al Goracci. La reclamante con breve e garbato reclamo, non contesta l’episodio, ed i fatti, ma si limita a rilevare come quanto attribuito al Goracci sia stato commesso invece dal calciatore De Nisco presente in panchina col numero 18. Chiede pertanto l’annullamento della sanzione inflitta al Goracci, invitando a sanzionare il vero autore della condotta non regolamentare, ovvero il giocatore De Nisco. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo. Il D.G. nel supplemento di rapporto ammette l’errore effettuato nel rapporto di gara e quindi precisa di aver scambiato persona, conferma quindi che i comportamenti erroneamente attribuiti al Goracci nel rapporto di gara sono invece da ascriversi al calciatore De Nisco Simone calciatore presente in panchina con numero 18. Senza quindi entrare nel merito della congruità della sanzione (peraltro non reclamata dalla società), la C.D. alla luce del supplemento di rapporto che conferma lo scambio di persona evidenziato dalla reclamante così decide: 1)Revoca la inibizione e pertanto riqualifica con effetto immediato il dirigente Goracci Giovanni 2)Sospende in via cautelativa il calciatore De Nisco Simone inviando gli atti al primo giudice affinchè determini le sanzione da applicarsi al medesimo 3)Ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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