COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.58 del 19.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 137 stagione sportiva 2011/2012 Gara Navacchio Zambra – Portuali Guasticce (1-0) del 18/03/2012. Campionato Giovanissimi Regionali. In C.U. n.52 del 22/03/2012 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.58 del 19.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 137 stagione sportiva 2011/2012 Gara Navacchio Zambra – Portuali Guasticce (1-0) del 18/03/2012. Campionato Giovanissimi Regionali. In C.U. n.52 del 22/03/2012 C.R.T. Reclama la società Portuali Guasticce avverso l’ammenda di €. 1.200,00 “per contegno offensivo verso il D.G. a fine gara. Per lancio di terra e ghiaia verso lo stesso che veniva raggiunto alla fronte procurandogli intenso e prolungato fastidio ad un occhio e una piccola contusione alla fronte. Per avere causato al D.G. sosta forzata nel proprio spogliatoio per motivi di sicurezza. Sanzione aggravata per il valore diseducativo espresso nella vicenda in relazione alla propria categoria di appartenenza”. Nel gravame viene contestata la ricostruzione dei fatti fornita dall’arbitro nel rapporto di gara ed in particolare si rileva che l’accaduto è riconducibile esclusivamente ad un singolo soggetto non identificato il quale è stato prontamente isolato. Per quanto attiene la sosta forzata dell’arbitro negli spogliatoi nega che tale fatto sia ascrivibile a situazioni di pericolo per la sua incolumità. Ribadisce l’assoluta correttezza della società nel tempo e la sua continua ricerca di miglioramento soprattutto nell’ambito del settore giovanile e dichiara la propria impotenza nei confronti di un soggetto che ha posto in essere atteggiamenti estranei all’etica societaria. Chiede l’annullamento della sanzione o, in subordine, una sua riduzione. Chiede infine di essere presente all’udienza dibattimentale. L’arbitro, nel supplemento di rapporto richiesto dalla C.D., specifica i fatti come segue: -il comportamento dei tesserati della società Guasticce è stato esente da censure, corretto e collaborativo; -la terra che lo ha colpito è stata lanciata da un solo sostenitore che è stato da lui individuato; -l’attesa negli spogliatoi è stata soltanto a scopo precauzionale al fine di fare uscire tutti i tifosi dall’impianto. All’udienza del 13/04/2012 il Presidente della società reclamante, accompagnato dal legale di fiducia, preso atto di quanto dichiarato dal D.G. nel supplemento di rapporto, ha ribadito il contenuto del reclamo sostenendo la correttezza che da sempre accompagna il proprio sodalizio. La C.D. esaminati gli atti ufficiali e preso atto delle dichiarazioni d’udienza, accoglie il reclamo. In punto di diritto non vi sono dubbi circa la responsabilità oggettiva della società reclamante per fatti posti in essere da un proprio sostenitore e quindi l’assoluta correttezza da parte del G.S. nell’infliggere la sanzione che deve essere di particolare gravità tenuto conto della categoria nella quale si sono svolti i fatti. Tuttavia, la versione degli accadimenti riportata dal D.G. nel supplemento di rapporto induce ad una diversa valutazione degli stessi rispetto al primo Giudice che ha potuto visionare soltanto il primitivo rapporto della gara. Infatti, se nel primo rapporto si legge che “la tifoseria ospite” ha posto in essere quanto denunciato, nel supplemento si rileva che si trattava, come correttamente affermato dalla reclamante, di una sola persona, così come la sosta prolungata negli spogliatoi da parte dell’arbitro, che in un primo momento sembrava dovuta ad una situazione di pericolo, si è invece dimostrata a scopo prudenziale e non altro. Infine, nel supplemento, si rileva che il comportamento dei dirigenti della società Portuali Guasticce è stato esente da censure, corretto e collaborativo attribuzioni non presenti in sede di primo rapporto. Da quanto esposto il Collegio, anche in virtù dell’ottimo comportamento processuale tenuto dalla parte e dal proprio difensore in termini di pacatezza e verità, ritiene che la sanzione, che pure deve essere comminata in modo esemplare in virtù della categoria giovanile ove i fatti sono stati perpetrati, debba essere sensibilmente ridotta in relazione al reale accadimento degli stessi. P.Q.M. La C.D.T.T. cassa la decisione del G.S. e commina alla società Portuali Guasticce la sanzione pecuniaria di €. 500,00. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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