COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 13/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA F.C. S.ERMINIO MONTEBAGNOLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO – S. ERMINIO DISPUTATA A TUORO IL 25.03.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 104 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28.03.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE OPARA IGNATIUS MICHAEL PER 5 GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 110 del 13/04/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
PRIMA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA F.C. S.ERMINIO MONTEBAGNOLO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO – S. ERMINIO DISPUTATA A TUORO IL
25.03.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL
C.U. N. 104 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28.03.2012, PUBBLICATA IN
PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE OPARA IGNATIUS
MICHAEL PER 5 GARE.
HA PRONUNCIATO nella seduta del giorno 12.04.2012, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la S. Erminio Montebagnolo, chiedendo la riduzione
della sanzione inflitta dal G.S..
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara; la
Società non ha chiesto di essere sentita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’audizione del Direttore di gara ha consentito di chiarire l’atteggiamento assunto dal
calciatore Opara nell’episodio oggetto di reclamo.
La condotta tenuta dal suddetto calciatore è stata senza dubbio offensiva ed irriguardosa
ma, per stessa ammissione dell’Arbitro, non violenta.
Ciò premesso, la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Opara può essere contenuta in
quattro giornate di gara.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo proposto dalla FC S.Erminio Montebagnolo:
riduce la squalifica inflitta dal G.S. al sig. Opara Ignatius Michael a quattro giornate
effettive di gara.
- Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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