COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 18 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.1. OPPOSIZIONE USC.D. S.GIORGIO DI PERLENA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 47 del 18/1/2012 – Avverso omologazione gara Calcio Tezze – S. Giorgio di Perlena del 27/11/2011 – Campionato di 1^ Categ.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 18 Aprile 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
7.1.1. OPPOSIZIONE USC.D. S.GIORGIO DI PERLENA
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 47 del 18/1/2012 –
Avverso omologazione gara Calcio Tezze – S. Giorgio di Perlena del 27/11/2011 – Campionato di 1^ Categ.
La Società S.Giorgio di Perlena ha presentato opposizione avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Regionale,
pubblicata nel Comunicato n. 47 del 18/1/2012 con la quale ha respinto il reclamo proposto dall’USC.D. S.Giorgio di
Perlena, omologando il risultato acquisito in campo della gara indicata in epigrafe, le cui motivazioni sono state pubblicate
nel predetto Comunicato Ufficiale n. 47 del 18/1/2012 e nuovamente riportate nel C.U. n. 54 del C.R.V.
La Commissione Disciplinare Territoriale
scioglie la sospensione del procedimento di cui al Comunicato n. 54 del 29/2/2012, con la quale chiedeva l’intervento
della Procura Federale per gli accertamenti di competenza ai sensi dell’art. 34, comma 4 del C.G.S., in ordine agli
accadimenti relativi alla gara presa in esame ed in particolare al disimpegno delle funzioni di assistente arbitrale di parte a
favore della Società S.Giorgio di Perlena;
esaminato il ricorso presentato dalla Società S.Giorgio di Perlena;
vista la documentazione ufficiale in atti;
esaminata altresì la relazione rimessa dalla Procura Federale concernente gli accertamenti richiesti dalla C.D.T. dove é
chiaramente acclarato che in senso contrario a quanto dichiarato dall’arbitro nel suo referto di gara, confermato nel
supplemento reso al Giudice Sportivo e in sede di audizione dinanzi alla scrivente Commissione, che sono stati utilizzati
due assistenti arbitrali di parte nella gara in oggetto, entrambi appartenenti alla Società Calcio Tezze a partire dal 31’ del
primo tempo e fino al fischio finale della partita Calcio Tezze – S.Giorgio di Perlena del 27/11/2011;
ritenuta pertanto superata la fede privilegiata da riconoscere al referto arbitrale, e conseguentemente accertata la
violazione della Regola 6 del Regolamento del Gioco del Calcio
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere il ricorso presentato dalla Società S.Giorgio di Perlena;
- di dichiarare irregolare l’incontro Calcio Tezze – S.Giorgio di Perlena disputato il 27/11/2011, disponendone la
ripetizione in data da stabilirsi dal Comitato Regionale Veneto;
- di rinviare gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per valutare se nei fatti come accertati dalla richiamata relazione,
sussistano ipotesi di responsabilità in capo a soggetti tesserati.
La tassa reclamo non é stata versata.
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