COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 18 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.2. OPPOSIZIONE A.C. INTREPIDA A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 64 del 4/4/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Andrian Fabio – Campionato 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 18 Aprile 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
7.1.2. OPPOSIZIONE A.C. INTREPIDA A.S.D.
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 64 del 4/4/2012 –
Squalifica per quattro giornate giocatore Andrian Fabio - Campionato 2^ Categoria
L’A.C.Intrepida A.S.D. ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicata nel Comunicato n. 64 del 4/4/2012 con cui é stata adottata la sanzione della squalifica per quattro giornate a
carico del giocatore Andrian Fabio : “una giornata per l'espulsione e tre giornate perchè dopo la notifica del
provvedimento ha insultato l'arbitro, accompagnando gli insulti con frasi blasfeme e minacce”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
visto il ricorso presentato dall’A.C. Intrepida A.S.D.;
vista la documentazione ufficiale agli atti;
esaminato in particolare il referto arbitrale che ha dettagliatamente illustrato gli episodi contestati;
valutata congrua la squalifica di quattro giornate inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado nei confronti del calciatore
Andrian in relazione agli accadimenti;
considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1 del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il ricorso presentato dall’A.C. Intrepida
- di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Andrian Fabio;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo versata non versata.
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