COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 18 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.3. OPPOSIZIONE F.C.D. 1919 CADORE Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 64 del 4/4/2012 – Ammenda di € 200,00; Squalifica allenatore Liguori Massino sino all’1/8/2012; Squalifica per tre giornate Giocatore De Villa Alessio, Squalifica per due giornate giocatore De Silvestro Giovanni – Campionato 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 18 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.3. OPPOSIZIONE F.C.D. 1919 CADORE Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 64 del 4/4/2012 – Ammenda di € 200,00; Squalifica allenatore Liguori Massino sino all’1/8/2012; Squalifica per tre giornate Giocatore De Villa Alessio, Squalifica per due giornate giocatore De Silvestro Giovanni – Campionato 2^ Categoria La Società F.C.D. 1919 Cadore ha presentato opposizione avverso le delibera assunte dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicate nel Comunicato n. 64 del 4/4/2012 con le quali sono state adottate le seguenti sanzioni : - Ammenda di € 200,00 a carico della Società : “per insistenti insulti e minacce all'Arbitro durante la gara e comportamento altresì minaccioso da parte di un tifoso della Soc. Cadore il tutto accompagnato da minacce gravi e pesanti insulti”; - Squalifica sino all’1/8/2012 a carico dell’allenatore Liguori Massimo : “espulso perchè entrava abusivamente nel terreno di gioco, correva vero l'Arbitro spingendolo e strattonandolo, facendolo indietreggiare, urlando verso lo stesso pesanti offese tenendo un linguaggio blasfemo, veniva poi trascinato fuori dai propri giocatori”; - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore De Villa Alessio : “espulso per comportamento offensivo verso l’arbitro e per linguaggio blasfemo verso lo stesso;” - Squalifica per due giornate a carico del giocatore De Silvestro Giovanni. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile la parte del ricorso riguardante la squalifica per due del calciatore De Silvestro Giovanni, trattandosi di provvedimento disciplinare inoppugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera a) del C.G.S. (inferiore a tre giornate); esaminato il ricorso presentato dalla Società F.C.D. 1919 Cadore nella parte riguardante gli altri provvedimenti disciplinari; vista la documentazione ufficiale agli atti; considerato che l’arbitro nel suo rapporto e nel relativo supplemento descrive in modo dettagliato e preciso gli accadimenti svoltisi in sua presenza; valutati i provvedimenti sanciti dal Giudice Sportivo di prima istanza che appaiono congrui rispetto ai fatti acclarati; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1 del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società 1919 Cadore; - di dichiarare inammissibile la parte del ricorso riguardante la squalifica per due giornate a carico del calciatore De Silvestro Giovanni; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 200,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore De Villa Alessio; - di confermare la sanzione della squalifica fino all’1/8/2012 a carico dell’allenatore Liguori Mario; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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