F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 12 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 20 Aprile 2012 7) RICORSO DELLA VIBONESE CALCIO S.R.L. (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX C.U. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S – NOTA N. 5360/565PF11-12/SP/BLP DEL 15.2.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN dell’8.03.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 12 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 20 Aprile 2012 7) RICORSO DELLA VIBONESE CALCIO S.R.L. (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX C.U. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S - NOTA N. 5360/565PF11-12/SP/BLP DEL 15.2.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN dell’8.03.2012) Con ricorso in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010 ed i cui motivi di gravame sono stati irritualmente trasmessi a mezzo fax il 10.3.2012, la U.S. Vibonese Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 69/CDN dell’8.3.2012) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, seguito deferimento del Procuratore Federale, ha irrogato la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2011/2012, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione alle condotte ascritte al suo legale rappresentante pro-tempore per la violazione dell'art. 85 N.O.I.F., lett. c), paragrafo V, in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S.. Con i motivi scritti, ai quali per brevità si fa riferimento, ha contestato la sussistenza dell'addebito disciplinare chiedendo la riforma della decisione impugnata. Alla seduta del 12.4.2012, fissata davanti alla C.G..F. - Sezioni Unite, sono comparsi il difensore della ricorrente, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità, ed il Sostituto del Procuratore Federale, il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto poiché infondato. Il ricorso è in effetti inammissibile. Osserva, infatti, questa Corte che, come statuito dal Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, le impugnazioni in materia devono essere, ex art. 2, lett. b), formalizzate presso la Segreteria della C.G..F. o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta di ottenere copia degli atti ufficiali. Nel caso di specie, non essendo stata richiesta copia degli atti ufficiali, l'impugnazione è stata trasmessa irritualmente alla Segreteria della C.G..F. a mezzo fax in data 10.3.2012, e non si è proceduto al deposito della stessa nel termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione sul Com Uff., come prescritto. L'inosservanza delle modalità procedurali nei termini dovuti determina, pertanto, l'inammissibilità del proposto ricorso. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, come sopra proposto dalla Vibonese Calcio S.r.l. di Vibo Valentia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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