F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 12 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 20 Aprile 2012 8) RICORSO DELL’A.C. MONTICHIARI S.P.A. (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX C.U. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2011/2012, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI RAPPRESENTANTI LEGALI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 85 N.O.I.F, LETTERA C), PARAGRAFO V), IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. – NOTA N. 5535/457 PF11-12/SP/BLP DEL 20.2.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN dell’8.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 12 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 20 Aprile 2012 8) RICORSO DELL’A.C. MONTICHIARI S.P.A. (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX C.U. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2011/2012, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI RAPPRESENTANTI LEGALI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 85 N.O.I.F, LETTERA C), PARAGRAFO V), IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. – NOTA N. 5535/457 PF11-12/SP/BLP DEL 20.2.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN dell’8.3.2012) La società AC Montichiari S.p.A., partecipante al Campionato Lega Professionisti 2ª Divisione, ha proposto - con atto in data 16.3.2012 - ricorso a termini abbreviati avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, comminata a seguito di deferimento della Procura Federale del 20.2.2012, dalla Commissione Disciplinare Nazionale, come da Com. Uff. n. 69/CDN in data 8.3.2012, per non avere documentato entro il termine del 14.11.2011 l'avvenuto pagamento ai propri tesserati delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2011, nonché l'avvenuto pagamento delle rate Enpals scadute al 30.9.2011, così come prescritto dall'art. 85 N.O.I.F., lettera C), paragrafo V). L’appellante, con l’atto di gravame, ha lamentato che le contestazioni di cui al deferimento e poi al successivo provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale si riferiscono agli adempimenti richiesti, per la stagione 2010//2011, alle società aderenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico e che il mancato rispetto di tali prescrizioni, nel combinato disposto dell'art. 85 lettera C) comma V N.O.I.F. e dell'art. 10 comma 3 C.G.S., era stato già sanzionato - a seguito di deferimento della Procura Federale - . con la penalizzazione di 1 punto in classifica, inflitto dalla Commissione Disciplinare Nazionale come da Com. Uff. n. 55/CDN del 16.1.2012. Secondo la società ricorrente, quindi, “il provvedimento verso cui si ricorre, è, dunque, una duplicazione evidente di quanto già deciso nel mese di novembre”. Dopo essersi trattenuta sulla normativa che disciplina la fattispecie in esame, l’appellante ha concluso perché questa Corte di Giustizia voglia “riformare il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale impugnato, e, in subordine, trasformare la penalizzazione in punti di classifica nella sanzione meno afflittivi dell'ammenda, in considerazione del precedente provvedimento per il medesimo oggetto già adottato e scontato”. La Corte di Giustizia Federale, a Sezioni Unite, all’udienza del 12.4.2012, udita la relazione del componente all’uopo delegato, l’avv. Mattia Grassani, per l’appellante – il quale ha insistito per l’accoglimento del gravame – ed il rappresentante della Procura Federale, dott. Giuseppe Chinè - che ha concluso per il rigetto del gravame - si è, quindi, riservata di decidere. Il gravame è irricevibile, perché non proposto nel termine di decadenza fissato con il comunicato ufficiale n. 82/A in data 16 settembre 2010, il quale espressamente sancisce che: “a) le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di 2 giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali; b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali”. Nel caso di specie il Com. Uff. n. 69/CDN – contenente il provvedimento gravato – è stato pubblicato in data 8 marzo 2012 e, pertanto, l’appello - non essendo stata formulata richiesta di copia degli atti - doveva essere formalizzato entro il 10 marzo 2012 e non il 16 marzo 2012, come avvenuto. Inoltre, il gravame non è stato depositato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale, in violazione del disposto della richiamata lettera b). Per questi motivi la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite – dichiara irricevibile il ricorso proposto dalla Società AC Montichiari Spa., partecipante al Campionato Lega Professionisti 2ª Divisione, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale come da Com. Uff. n. 69/CDN in data 8.3.2012 ed ordina l’incameramento della tassa reclamo versata dall’appellante.
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