• Stagione sportiva: 2009/2010
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CDN del 3 luglio 2009
(315) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI RESPINGERE IL DEFERIMENTO A CARICO DI GIORGIO PALOMBA, RICCARDO FRATI, SAMUELE ROSSI, MICHELE MASSA, PAOLO SANSONE, LUCA ISOLA, MICHELE SANSONE, NICOLO’ ORSI (all’epoca dei fatti tesserati con la Soc. AC Sammargheritese), CRISTIANO OLIVARI E NESTOR ROBERT ZURITA (all’epoca dei fatti tesserati con la Soc. AC Sammargheritese), GIOVANNI GODANI (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della Soc. AC Corte 82) RENZO GODANI (all’epoca dei fatti allenatore della Soc. AC Corte 82) E DELLA SOCIETA’ ACD CORTE 82 SAMMARGHERITESE, EMESSA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 68 del 7.5.2009).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CDN del 3 luglio 2009
(315) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI RESPINGERE IL DEFERIMENTO A CARICO DI GIORGIO PALOMBA, RICCARDO FRATI, SAMUELE ROSSI, MICHELE MASSA, PAOLO SANSONE, LUCA ISOLA, MICHELE SANSONE, NICOLO’ ORSI (all’epoca dei fatti tesserati con la Soc. AC Sammargheritese), CRISTIANO OLIVARI E NESTOR ROBERT ZURITA (all’epoca dei fatti tesserati con la Soc. AC Sammargheritese), GIOVANNI GODANI (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della Soc. AC Corte 82) RENZO GODANI (all’epoca dei fatti allenatore della Soc. AC Corte 82) E DELLA SOCIETA’ ACD CORTE 82 SAMMARGHERITESE, EMESSA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 68 del 7.5.2009).
Durante il mese di giugno della stagione sportiva 2007/2008, veniva disputato in Genova, organizzato dalla Fondazione Genoa, il Primo Torneo Fondazione Genoa 1893 per esordienti e pulcini.
Al Torneo aveva partecipato tra le altre la società A.C.D. Corte 82.
La società Sammargheritese 1903, che non aveva partecipato al torneo, con nota del 7 agosto 2008 denunciava agli Organi Federali che la società A.C.D. Corte 82 aveva impiegato alcuni calciatori della società Sammargheritese senza che fosse stata da quest’ultima autorizzata e che tale iniziativa aveva lo scopo di favorire la migrazione dei calciatori da essa Sammargheritese alla società A.C.D. Corte 82.
La Procura Federale, investita del caso, all’esito delle indagini svolte, accertava che avevano giocato il torneo con la società Corte 82 i calciatori Palomba Giorgio, Frati Riccardo, Rossi Samuele, Massa Michele, Sansone Paolo, Isola Luca, Sansone Michele, Orsi Nicolò, Olivari Cristiano e Zurita Robert, tutti in costanza di tesseramento con la A.C. Sammargheritese e senza autorizzazione della società di appartenenza; che il Sig. Godani Renzo, allenatore della società Corte 82, li aveva effettivamente utilizzati pur sapendo che erano in forza presso altra società e, nella compilazione delle distinte di gioco, li aveva impiegati con il nome di giovani calciatori regolarmente tesserati per la società Corte 82; che il Sig. Godani Giovanni, quale dirigente accompagnatore della società Corte 82, aveva sottoscritto le distinte di gioco della propria squadra ed aveva pertanto dichiarato che i 2 calciatori ivi inseriti erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della società Corte 82.
La Procura Federale, pertanto, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria tutti i calciatori sopra nominati per violazione dell’art. 1, comma 1 CGS, in relazione dell’art. 24 Regolamento Settore Giovanile e Scolastico ed art. 31 NOIF ed i calciatori Olivari Cristiano e Zurita Robert anche per violazione dell’art. 1, comma 3, CGS, non essendosi essi presentati dinanzi l’Organo inquirente nonostante due convocazioni; il Sig. Godani Renzo per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 61, comma 1 NOIF; la società ACD Corte 82 ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS.
La società ACD Corte 82, Renzo e Giovanni Godani si costituivano, depositando memoria difensiva e documenti, istando per il rigetto del deferimento.
La Commissione Disciplinare Territoriale respingeva il deferimento ad eccezione di quello afferente i calciatori Olivari Cristiano e Zurita Robert, che sanzionava con la squalifica per una giornata di gara perché non si erano presentati alle evidenziate convocazioni.
Motivava che il torneo, non essendo tra quelli autorizzati dalla Figc, costituiva semplicemente una passerella espositiva di giovani calciatori allo scopo di essere notati dalle grandi società calcistiche ed ammessi alle loro scuole calcio, per cui i fatti ascritti ai deferiti non potevano essere ritenuti violazioni disciplinari.
Impugna la decisione la Procura Federale, eccependo che in base alla normativa federale è tassativamente vietato a società e giocatori tesserati per la FIGC organizzare o semplicemente partecipare a tornei non autorizzati dalla Federazione, con conseguente illogicità della decisione di primo grado, che, se fosse confermata, finirebbe per premiare con l’impunità coloro che hanno trasgredito le norme.
Resistono al ricorso la società ACD Corte 82 ed i Sigg.ri Renzo e Giovanni Godani con memoria difensiva e nota integrativa; deducono l’inammissibilità e l’improponibilità del ricorso e nel merito la sua infondatezza; concludono per la conferma della decisione impugnata.
All’udienza odierna è comparsa solamente la Procura Federale, la quale, con la revoca della decisione impugnata, ha chiesto comminarsi le seguenti sanzioni: una giornata di squalifica per i giovani calciatori Palomba Giorgio, Sansone Paolo, Isola Luca, Sansone Michele e Orsi Nicolò; due giornate di squalifica per i giovani calciatori Frati Riccardo, Rossi Samuele e Massa Michele; quattro giornate di squalifica per il giovani calciatori Olivari Cristiano e Zurita Robert; sei mesi di inibizione per Godani Renzo; quattro mesi di inibizione per Godani Giovanni; l’ammenda di Euro mille per la società Corte 82.
Il ricorso è fondato.
Depone a sfavore delle tesi difensive dei resistenti l’art. 30 Regolamento LND, il quale recita che la disputa di gare amichevoli e l’organizzazione di tornei da parte di società devono essere autorizzate dai Comitati o dalle Divisioni di appartenenza.
A tale norma si richiama il Settore Giovanile e Scolastico, che, nel dettare le regole per i tornei giovanili organizzati dalle società, non prescinde oltre ogni ragionevole dubbio da tale autorizzazione.
Rientra inoltre nei principi dell’attività giovanile e scolastica il divieto di organizzare provini o raduni selettivi per le categorie Piccoli Amici – Pulcini – Esordienti e comunque per tutti i tesserati che non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età (cfr. C.U. N°. 1/2008 – 2009 Settore Giovanile e Scolastico).
E’ documentalmente provato nel caso in esame che la società A.C.D. Corte 82: ha partecipato ad un torneo non autorizzato dal settore di appartenenza della società medesima; ha utilizzato in tale torneo giovani calciatori che nella stagione 2007/2008 erano tesserati per la società Sammargheritese senza il nulla osta di quest’ultima; non ha inserito nelle due distinte gare acquisite agli atti, non contestate dalla Procura Federale, i giovani calciatori Michele Massa, Michele Sansone e Nicolò Orsi.
Risulta altresì dalla stessa decisione impugnata che il torneo costituiva “una passerella espositiva di giovani calciatori speranzosi di essere notati” (virgolettate le espressioni letterali del primo giudice), con conseguente violazione dei principi del Settore per l’attività giovanile e scolastica, sopra richiamati.
Vanno pertanto accolte le richieste della Procura Federale per la società A.C.D. Corte 82 e per i Sigg.ri Godani Giovanni e Godani Renzo, sembrando tuttavia equo ridurre la sanzione dell’ammenda per la società Corte 82 entro limiti di minore entità.
Appaiono altresì suscettibili di accoglimento le istanze sanzionatorie richieste dalla Procura Federale nei confronti dei giovani calciatori, la cui età suggerisce l’applicazione della sola ammonizione, non potendosi configurare negli stessi la consapevolezza di violare i principi di cui all’art. 1, CGS. Fatta tuttavia eccezione per i giovani calciatori Olivari Cristiano e Zurita Robert, colpevolmente responsabili di aver mancato di rispondere alle convocazioni dell’Organo inquirente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; revoca la decisione impugnata; commina al Sig. Renzo Godani l’inibizione di mesi 6 (sei), al Sig. Giovanni Godani l’inibizione di mesi 4 (quattro), alla società ACD Corte 82, l’ammenda di €. 500,00 (Euro cinquecento//00); conferma la squalifica per 1 (una) giornata di gara dei calciatori Olivari Cristiano e Zurita Robert; commina la sanzione dell’ammonizione a carico dei giovani calciatori Giorgio Palomba, Paolo Sansone, Luca Isola, Michele Sansone, Nicolò Orsi, Riccardo Frati, Samuele Rossi, Michele Massa, Cristiano Olivari e Robert Zurita, per gli ultimi due in aggiunta alla squalifica già comminata.
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(315) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI RESPINGERE IL DEFERIMENTO A CARICO DI GIORGIO PALOMBA, RICCARDO FRATI, SAMUELE ROSSI, MICHELE MASSA, PAOLO SANSONE, LUCA ISOLA, MICHELE SANSONE, NICOLO’ ORSI (all’epoca dei fatti tesserati con la Soc. AC Sammargheritese), CRISTIANO OLIVARI E NESTOR ROBERT ZURITA (all’epoca dei fatti tesserati con la Soc. AC Sammargheritese), GIOVANNI GODANI (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della Soc. AC Corte 82) RENZO GODANI (all’epoca dei fatti allenatore della Soc. AC Corte 82) E DELLA SOCIETA’ ACD CORTE 82 SAMMARGHERITESE, EMESSA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 68 del 7.5.2009)."