F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/CDN del 19 gennaio 2011 (237) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI FRANCAVILLA (Presidente e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa) MICHELE FABIO MARSEGLIA (Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa) E DELLA SOCIETÀ US FOGGIA Spa (nota N°. 3385/282pf10- 11/SP/mg del 1.12.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/CDN del 19 gennaio 2011 (237) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI FRANCAVILLA (Presidente e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa) MICHELE FABIO MARSEGLIA (Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa) E DELLA SOCIETÀ US FOGGIA Spa (nota N°. 3385/282pf10- 11/SP/mg del 1.12.2010). Con provvedimento del 1° dicembre 2010 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione a) il Sig. Giovanni Francavilla, nella qualità di Presidente e Legale rappresentante della società US Foggia Spa e l’Avv. Michele Fabio Marseglia, nella qualità di Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa, per rispondere della violazione dell’articolo 1, C.G.S. in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 11), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25 maggio 2010, “per avere depositato presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 12.08.2010 con riferimento alla scheda informativa riguardante il Delegato per la Sicurezza della Società di cui al modulo 11A nonché con riferimento alla scheda informativa riguardante il Vice Delegato per la Sicurezza della Società di cui al Modulo 11B, documentazione non conforme e/o in contrasto con quanto previsto dal D.M. 18.03.1996 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza di impianti sportivi, per avere indicato soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti, in violazione di quanto richiesto dal predetto richiamato Titolo III, punto 11)”; b) la Società US Foggia Spa “per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante”. Con memorie dell’8 gennaio 2011 i deferiti hanno contestato ogni addebito loro ascritto sostenendo la tesi per cui “l’imperfetta comunicazione delle schede relative al Delegato ed al Vice Delegato per la Sicurezza può configurarsi tutt’al più come una mera irregolarità formale e non certamente sostanziale” e chiedendo pertanto, in via principale, il loro proscioglimento e, in via subordinata, il riconoscimento dei benefici sanzionatori di cui all’art. 24 del C.G.S. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei soggetti deferiti, con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) ciascuno per il Sig. Giovanni Francavilla, nella qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa e per l’Avv. Michele Fabio Marseglia, nella qualità di Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa; ▪ penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel campionato di appartenenza in corso per la Società US Foggia Spa. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti del presente procedimento disciplinare, le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, nonché le memorie difensive fatte pervenire dai soggetti deferiti rileva e deduce come il deferimento in questione sia senza ombra di dubbio fondato nei confronti di questi ultimi e che pertanto lo stesso vada accolto. Le circostanze addebitate dalla Procura federale in capo ai deferiti risultano ampiamente suffragate dalla documentazione versata in atti. La Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi presso la F.I.G.C., con nota pervenuta alla Procura federale in data 28.09.2010, ha correttamente riscontrato a carico della US Foggia Spa, in violazione di quanto espressamente previsto dal Titolo III, punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25 maggio 2010, l’irregolare deposito, entro la data del 12.08.2010, della a) scheda del Delegato alla Sicurezza con indicazione di soggetto non in possesso dei requisiti di formazione previsti; b) scheda del Vice delegato alla Sicurezza con indicazione di soggetto non in possesso dei requisiti di formazione richiesti. Difatti nelle predette schede sono stati indicati per la carica di Delegato alla sicurezza e di Vice delegato alla sicurezza dei soggetti effettivamente già accreditati “presso la Questura e la Prefettura di Foggia quali componenti il Gruppo Operativo per la Sicurezza con le mansioni appunto di responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto della Società sportiva di riferimento”, come sostenuto dalla difesa dei deferiti, ma tuttavia non in possesso dei requisiti di formazione previsti dal D.M. 18.03.1996 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza di impianti sportivi, segnatamente non in possesso di quei requisiti espressamente previsti e regolamentati dal decreto del Ministro dell’Interno, datato 8 agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, previgente indicazioni sul funzionamento del nuovo sistema di sicurezza all’interno degli stadi, il compito del GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza incaricato di vigilare sull’attività delle Società che organizzano le competizioni) e gli steward. In particolare, come si evince dall’esame delle predette schede, sia il Delegato che il Vice Delegato alla Sicurezza, alla data dell’11 agosto 2010 non avevano terminato i cicli formativi previsti dalla normativa vigente in materia; per di più le schede stesse erano state inviate prive della necessaria documentazione attestante la nomina ed il possesso dei requisiti richiesti e previsti dalla normativa vigente. Sul punto si rinviene in atti solamente una sorta di “autocertificazione”, datata 12 agosto 2010, con la quale la US Foggia Spa informa che tanto il Delegato che il Vice Delegato alla Sicurezza risultavano essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. In considerazione di quanto sopra non potrà non applicarsi nei confronti dei soggetti deferiti quanto previsto e statuito nell’ultima parte del Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011, laddove si stabilisce quanto segue: “L’inosservanza del termine del 30 giugno 2010, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le Società di Serie A e B e ad euro 10.000,00 per le Società di Prima Divisione e Seconda Divisione. In caso di concessione della licenza l’inosservanza a) degli impegni assunti con le dichiarazioni di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federali, dagli Organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l’ammenda non inferiore ad euro 40.000,00 per le Società di Serie A e B e ad euro 20.000,00 per le Società di Prima Divisione e Seconda Divisione; b) degli ulteriori termini previsti ai precedenti punti 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui ai punti 7) e 8) con l’ammenda non inferiore ad euro 40.000,00 per le Società di Serie A e B e ad euro 20.000,00 per le Società di Prima Divisione e Seconda Divisione; per ciascun inadempimento di cui ai punti 11), 12), 13), 14), 15) e 16) con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2010 / 2011; per ciascun inadempimento di cui ai punti 9) e 10) con l’ammenda non inferiore ad euro 40.000,00.” Alla luce di quanto sopra riportato la Società US Foggia Spa non avendo osservato il temine del 30 giugno 2010 relativamente a quanto previsto dal Titolo III, punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali, ed avendo in ogni caso ottenuto la concessione della licenza, dovrà sottostare alla sanzione consistente in una doppia ammenda ed in una penalizzazione in classifica. Peraltro, relativamente alla fattispecie de qua, la Commissione Disciplinare Nazionale ritiene, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura Federale in sede di formulazione delle richieste sanzionatorie, che l'inadempimento perpetrato costituisce, per così dire, un unicum, e, pertanto, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione. Quanto sopra, nel senso che il mancato deposito di due distinti moduli (11 A per il Delegato alla Sicurezza e 11 B per il Vice Delegato alla Sicurezza) non é idoneo integrare, ragionevolmente, gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotta ad un unico e omogeneo contesto di riferimento come, del resto, impone una corretta ed equa interpretazione della disposizione regolamentare di cui trattasi. Il dispositivo Alla luce di tutto quanto sin qui esposto la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni: ▪ al Sig. Giovanni Francavilla, la sanzione della inibizione per giorni 30 (trenta); ▪ all’Avv. Michele Fabio Marseglia, la sanzione della inibizione per giorni 30 (trenta); ▪ alla Società US Foggia Spa, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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