F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2012 (377) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LORENZO BIAGINI (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società FC Treviso Srl), GIULIO ZANNI (Agente di calciatori) ▪ (nota N°. 5840/160pf11-12/SP/blp del 28.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2012 (377) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LORENZO BIAGINI (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società FC Treviso Srl), GIULIO ZANNI (Agente di calciatori) ▪ (nota N°. 5840/160pf11-12/SP/blp del 28.2.2012). La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna: il rappresentante della Procura Federale Avv. Di Leginio, che ha concluso chiedendo: per il calciatore Lorenzo Biagini, la sanzione della squalifica per 2 (due) gare con l’ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00); per l’agente Giulio Zanni, 2 (due) mesi di sospensione della licenza con l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); per le parti deferite è comparso l’Avv. Sassarini, il quale si è riportato alle conclusioni contenute nelle memorie depositate nei termini. Osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Signor Lorenzo Biagini, calciatore attualmente tesserato con la Società F.C. Treviso srl, e il Signor Giulio Zanni, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C., per rispondere (così testualmente): • “il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione con l’art. 3, comma 1, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, in quanto al momento del conferimento del mandato con l’Agente Zanni Giulio si qualificava come calciatore “professionista”, quando il realtà rivestiva lo status di calciatore “dilettante”, così come esposto nella parte motiva; • “il secondo per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione con gli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori per aver accettato l’incarico conferito dal calciatore Biagini Lorenza, senza effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del calciatore, così come esposto nella parte motiva”. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. E’ documentalmente provato che il 10 luglio 2011, all’atto del conferimento del mandato da parte del calciatore Biagini Lorenzo all’agente di calciatori Zanni Giulio, il mandante non possedeva il prescritto status di calciatore professionista, come previsto dall’art. 28 delle N.O.I.F. secondo cui “Sono qualificati “professionisti” i calciatori che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per Società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti di Serie C”. E’ certo, poi, che l’agente dei calciatori Zanni Giulio ha negoziato il mandato di cui è cenno, senza aver preventivamente svolto i necessari accertamenti di rito sul conto del calciatore Biagini Lorenzo. Rileva, infine, che le argomentazioni difensive svolte da Amadori e Garlando, non ha pregio alcuno, stante il consolidato orientamento in materia, secondo cui solo i calciatori professionisti possono conferire il mandato ad un Agente iscritto nell’elenco della FIGC. In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene …. congrue …. quelle richieste dalla Procura Federale. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni: • per il calciatore Lorenzo Biagini, la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, con l’ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00); • per l’agente Giulio Zanni, 2 (due) mesi di sospensione della licenza con l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);
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