FIGC – Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2008-2009 – – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/CG del 25/11/08 2) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI FRANCESCO GUAGLIANONE, GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. PUGLIA S.G.S. E DI LUIGI CARUSO, NICOLA D’ECCLESIIS, CORRADO FONTANA, COLLABORATORI DEL GIUDICE SPORTIVO (nota n. 6137/45 pf 07-08/SP/blp – DEL 27.06.2008)

FIGC - Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2008-2009 - – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/CG del 25/11/08 2) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI FRANCESCO GUAGLIANONE, GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. PUGLIA S.G.S. E DI LUIGI CARUSO, NICOLA D’ECCLESIIS, CORRADO FONTANA, COLLABORATORI DEL GIUDICE SPORTIVO (nota n. 6137/45 pf 07-08/SP/blp – DEL 27.06.2008) 1. Con atto in data 27 giugno 2008 (prot. 6137/45 pf. 07/08/SP/blp), il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva il Giudice Sportivo del Settore Giovanile e Scolastico presso il Comitato Regionale Puglia, Avv. Francesco Guaglianone, ed i suoi Collaboratori Luigi Caruso, Nicola D’Ecclesiis e Corrado Fontana, addebitando loro un comportamento gravemente negligente in relazione a molteplici e reiterate irregolarità riscontrate nella adozione di provvedimenti disciplinari di ammonizione e di squalifica alla IV ammonizione. Il Procuratore Federale ha specificamente richiamato la responsabilità del Giudice sportivo in ordine ai provvedimenti di giustizia sportiva di sua competenza, al comunicato ufficiale che li riguarda, che gli veniva inviatola prima della pubblicazione, e circa la mancanza di alcuni referti arbitrali non rintracciati agli atti. Il Procuratore Federale riteneva inoltre il Giudice Sportivo responsabile della mancata richiesta di chiarimenti all’arbitro in casi di discrepanza fra referto e distinta. Nell’atto di deferimento il Procuratore Federale ha premesso che le indagini sono state avviate a seguito di una nota in data 29.1.2007 indirizzata al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico ed al Presidente del Comitato Regionale Pugliese del Settore Giovanile e Scolastico, con la quale il Presidente della Polisportiva Bitonto esponeva di avere rilevato che per due settimane consecutive non era scattata automaticamente la squalifica, a seguito degli ammonimenti, per due calciatori della A.C. Bitetto, squadra militante nel medesimo girone B del campionato regionale, cui partecipava la Polisportiva Bitonto. Il Procuratore Federale ha riferito che le irregolarità relative all’adozione dei provvedimenti disciplinari e di squalifica alla IV ammonizione a carico di calciatori, avrebbe comportato ritardi ed ingiustificati differimenti nella comminazione delle squalifiche. Di tali irregolarità da conto la Relazione trasmessa in data 30 giugno 2007 al Capo dell’Ufficio Indagini della Federazione Italiana Gioco Calcio dal Collaboratore cui erano state delegate le indagini stesse, e che nel corso degli accertamenti ha raccolto dichiarazioni di dirigenti e di collaboratori addetti alle diverse operazioni di gestione del servizio: il dott. Manlio Incardona, Presidente del Comitato Regionale del Settore Giovanile e Scolastico; il sig. Pietro Gianfrate, dipendente CONI e responsabile informatico del Comitato Regionale Pugliese del Settore Giovanile e Scolastico; il sig. Emanuele Fornarelli, componente del Comitato Regionale Pugliese del Settore Giovanile e Scolastico; il sig. Donato Marzano, componente del Comitato Regionale Pugliese del Settore Giovanile e Scolastico; il prof. Gaetano Catarinella, collaboratore del Comitato Regionale Pugliese del Settore Giovanile e Scolastico. La Relazione conclusiva di tale indagine indica le “anomalie” riscontrate, sulle quali si basa l’atto di deferimento. In merito alle cause che hanno determinato tali anomalie, la Relazione riferisce che le persone sentite nel corso delle indagini hanno descritto le modalità con le quali si procedeva e fornito la medesima spiegazione. Su richiesta del Presidente del Comitato i signori Marzano e Fornarelli “danno una mano” al Giudice Sportivo, aprendo le buste dei referti arbitrali giunti per posta, e segnando sulle distinte di gara, a fianco di ciascun calciatore, con un “puntino” la ammonizione e con una “X” la espulsione dell’atleta. Dopo tale annotazione, i referti venivano consegnati al Giudice di Gara che adottava le sanzioni per i calciatori espulsi. I referti venivano quindi consegnati al sig. Gianfrate, dipendente CONI, per l’inserimento nel sistema informatico dei calciatori espulsi, dei dirigenti allontanati e delle sanzioni inflitte agli stessi; mentre il prof. Catarinella, collaboratore del Comitato, inseriva nel sistema informatico le ammonizioni comminate ai calciatori. Le operazioni di rilevamento dei dati e di trasferimento nel sistema informatico avvenivano non con i referti di gara, ma sulla base dei “puntini” e delle “X” in precedenza annotati sulle distinte. I dati inseriti nel sistema informatico erano poi utilizzati per la compilazione del comunicato ufficiale, la cui bozza era consegnata al Giudice Sportivo per le eventuali correzioni. Nei casi segnalati come “anomalie” si erano verificati errori nell’acquisizione dei dati dalle distinte o imprecisioni nella refertazione arbitrale. Nel corso delle indagini e dell’istruttoria non sono stati sentiti il Giudice Sportivo ed i Collaboratori, che sono stati successivamente deferiti alla Commissione di Garanzia. 2. In vista dell’adunanza della Commissione di Garanzia, convocata per il 22 settembre 2008, e nel corso della stessa i deferiti hanno prodotto distinte memorie difensive contestando, con accentuazioni parzialmente diverse, in rito e nel merito gli addebiti loro mossi dalla Procura Federale. Preliminarmente i deferiti hanno eccepito l’improcedibilità del deferimento, per violazione e falsa applicazione dell’art. 34, comma 3, lett. e) dello Statuto Federale; violazione e falsa applicazione delle “Norme transitorie e finali”; violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. b), l. n. 280/03 e dei principi fondamentali dell’ordinamento statale. A sostegno di tale eccezione, essi rilevano che i fatti contestati sarebbero antecedenti rispetto alla pubblicazione del nuovo Statuto Federale, in base al quale (art. 34, comma 3, lett. e) è stato azionato il procedimento; né le norme transitorie prevedono la retroattività di tale disposizione. Inoltre, in base al principio di legalità, le norme sanzionatorie non potrebbero avere efficacia retroattiva. Deducono, inoltre la violazione e l’omessa applicazione dell’art. 30, comma 7, del previdente Statuto Federale e l’improcedibilità per violazione delle garanzie a tutela dell’incolpato, che non sarebbe stato messo al corrente dello svolgimento delle indagini e delle sue conclusioni. La inammissibilità o nullità dell’azione disciplinare è stata eccepita, sotto altro profilo, per asserita genericità della causa petendi, violazione ed omessa applicazione dell’art. 24, comma 1 e 10, del previdente C.G.S., violazione e omessa applicazione dell’art. 6, comma 1, del regolamento disciplinare per i Componenti degli organi di Giustizia Sportiva, omessa formulazione dell’incolpazione, violazione del principio di monocraticità dell’Organo di Giustizia Sportiva, violazione e falsa applicazione del principio di personalità della responsabilità ed eccesso di potere per omessa considerazione dei presupposti e sviamento di potere. Vengono così rubricate: la denuncia della erronea configurazione, che l’atto di deferimento implicherebbe, dell’Ufficio del Giudice Sportivo come strutturato a composizione gerarchica anche nei confronti dei collaboratori; la mancata individuazione delle responsabilità che viene attribuita a ciascuno dei deferiti, mentre sarebbe distinta ed autonoma la posizione di ciascuno di essi: Giudice e Sostituti dovrebbero individualmente rispondere ciascuno del proprio operato. L’avv. Guaglianone, in particolare, sottolinea l’autonomia dei Sostituti del giudice Sportivo e l’assenza di poteri di nomina e di vigilanza su di essi da parte del Giudice titolare. E’ stata anche denunciata la violazione del contraddittorio, sviamento, carenza di prove. Dalla istruttoria emergerebbero circostanze direttamente afferenti il caricamento, omesso o erroneo, di dati nel sistema informatico ad opera degli addetti alla segreteria ed all’accesso a tale sistema, mentre con il deferimento l’accusa sostiene che i Giudici avrebbero omesso di controllare la bozza del Comunicato Ufficiale (firmato dal Presidente e dal Segretario), senza indicare quale Giudice Sportivo abbia di volta in volta omesso tale controllo, e senza che si possa escludere una manomissione informatica prima della pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Nel merito i deferiti denunciano anche la carenza di prove e la inesistenza della “grave negligenza” contestata. L’attività, svolta su base volontaria dai deferiti, si sarebbe svolta in un contesto caratterizzato dalla esiguità del tempo a disposizione, dalla presenza di un solo dipendente effettivo con mansioni informatiche, e da un numero elevato di referti da esaminare e di sanzioni da irrogare. Le anomalie contestate riguarderebbero pochi episodi, rispetto ai 1968 incontri disputati e relativi referti arbitrali, e la presunta mancata richiesta di chiarimenti agli arbitri riguarderebbe appena 4 gare sul totale. Il mancato rinvenimento di 7 referti su 1968 non potrebbe essere imputato al Giudice ed ai suoi Collaboratori, essendo compito della Segreteria la custodia e archiviazione dei documenti. Comunque la valutazione della grave negligenza nell’espletamento delle proprie funzioni, dovrebbe esser condotta nella concretezza della situazione nella quale si è svolta l’attività, ed il contesto concreto nel quale i deferiti hanno operato escluderebbe che sia ad essi imputabile un comportamento negligente. 3. Dinanzi alla Commissione di Garanzia, nell’adunanza del 22 settembre 2008, la Procura Federale ha contrastato le eccezioni dei deferiti, sottolineando che l’avviso delle indagini e della loro conclusione è assorbito nell’atto di deferimento. La incolpazione non sarebbe affatto generica, avendo ad oggetto specifici episodi relativi ai Comunicati Ufficiali, ed a riunioni alle quali hanno partecipato gli incolpati. Le violazioni contestate, inoltre, rientrerebbero nel dovere di correttezza, comprensivo della diligenza nell’attività espletata, la cui violazione sarebbe sanzionabile anche secondo il Codice Sportivo vigente all’epoca dei fatti. Il dovere di diligenza, e la sua inosservanza in relazione ai fatti contestati, sarebbe ancor più rilevante, considerando che la squalifica degli atleti, se non comminata tempestivamente, incide sull’attività agonistica. Al Giudice sportivo, inoltre, incomberebbe l’obbligo di verificare anche l’organizzazione dell’Ufficio. Concludendo, il Procuratore Federale ha chiesto la irrogazione della sanzione della censura al Giudice Sportivo, e dell’ammonizione ai Sostituti. 4. Nella medesima adunanza i deferiti e le rispettive difese hanno ribadito ed illustrato le argomentazioni svolte nelle memorie difensive, sottolineando come le “anomalie” poste a base dell’atto di incolpazione si ridurrebbero a pochi casi, mentre per molti altri oggetto di contestazione avrebbero potuto essi stessi fornire opportuni chiarimenti, se fossero stati sentiti nel corso delle indagini e prima del deferimento. Hanno inoltre sottolineato che i Giudici sportivi non possono essere chiamati a rispondere della mancata organizzazione degli uffici, che non rientra nella loro competenza, né per quanto deriva dall’inesatto caricamento dei dati nel sistema informatico da parte di operatori che non sono alle loro dipendenze. DIRITTO 1. Preliminarmente è da rilevare che non possono trovare accoglimento le eccezioni proposte dai deferiti e variamente configurate, riferite alla ritualità del procedimento ed alla astratta sanzionabilità del comportamento gravemente negligente, sotto il quale sono rubricate le denunciate irregolarità relative alla adozione dei provvedimenti disciplinari di ammonizione e di squalifica, che costituiscono gli addebiti per i quali si procede. Per quanto attiene ai profili procedurali, è da ritenere che per essi valga la regolamentazione dettata dal Regolamento di disciplina degli Organi di giustizia sportiva, pubblicato il 26 maggio 2008 (Comunicato Ufficiale n. 110/A). Vale, in proposito, il principio generale e comune, secondo il quale gli atti processuali sono disciplinati dalle norme vigenti nel tempo in cui gli stessi sono posti in essere. La regolamentazione di questo specifico procedimento disciplinare non prevede che si dia comunicazione dell’inizio di una attività istruttoria ai possibili incolpati, né impone che essi siano necessariamente e previamente sentiti, pur se appare opportuno raccogliere sin dalla fase istruttoria le loro dichiarazioni ed il contributo di chiarificazione che possono arrecare. La formulazione delle incolpazioni è prevista e dovuta all’esito dell’attività istruttoria, quando il Procuratore federale, se non propone l’archiviazione, “deferisce al giudizio della Commissione di garanzia della giustizia sportiva il componente dell’Organo di giustizia sportiva ritenuto responsabile di violazioni disciplinari formulando le relative incolpazioni” (art. 6, comma 1). La stessa disposizione stabilisce inoltre che “il Procuratore federale comunica tempestivamente il deferimento all’incolpato” (comma 3), indicando questo come il momento nel quale la comunicazione è necessariamente richiesta; e l’adempimento imposto dalla norma è stato correttamente effettuato. Quanto alla sanzionabilità di un comportamento gravemente negligente, è da rilevare che essa non può essere fatta discendere esclusivamente dal nuovo Statuto federale, sicché non sarebbe riferibile a comportamenti precedenti. Al contrario, il corretto adempimento dei doveri propri del Giudice sportivo, come di ogni altro giudice, implica la rispondenza alla probità e correttezza cui deve essere sempre improntato il suo operato. Il dovere di osservare tali regole, in ogni ambito della propria attività, non può essere ricondotto esclusivamente alle nuove norme statutarie e rispecchia principi deontologici che, semmai, lo Statuto ha recepito e codificato. Con questi doveri, configurati anche dal precedente Statuto, contrasta un comportamento che denoti grave negligenza nell’espletamento delle funzioni. 2. Nel merito la indagine svolta non ha riscontrato elementi di illiceità e di alterazione o pretermissione intenzionale di dati, al fine di non far scattare automaticamente le squalifiche di calciatori, come prefigurato nella nota di sostanziale denuncia dalla quale hanno avuto avvio gli accertamenti. Le indagini, in ordine alle quali riferisce la Relazione indirizzata in data 30 giugno 2007 al Capo Ufficio Indagini dal Collaboratore che le ha eseguite, appaiono rivolte alla verifica della organizzazione di supporto all’attività del Giudice ed alle procedure seguite per la trattazione dei dati, essendo questo aspetto particolarmente rilevante per valutare le disfunzioni verificatesi, segnatamente per la tempestiva ed effettiva applicazione della qualifica automatica dopo la IV ammonizione. Esse mettono in luce che tali operazioni sono state compiute da collaboratori, in parte dipendenti del CONI e collaboratori del Comitato, in parte volontari, chiamati a provvedere alla predisposizione del materiale, sul quale si basavano le determinazioni del Giudice Sportivo, ed all’inserimento nell’elaboratore dei dati ed in particolare delle ammonizioni, la cui ripetuta iterazione avrebbe comportato automaticamente la squalifica. E dai controlli accuratamente effettuati in sede ispettiva sono emersi alcuni errori ed inesattezze. Tenuto conto dei dati quantitativi, che fanno riferimento a referti relativi a 1968 incontri disputati, dei tempi ristretti per le attività di verifica dei referti e delle distinte, nonché delle modalità operative della struttura di supporto all’epoca esistente, considerata non adeguata e che sarebbe stata successivamente rimodulata, non si può affermare che vi sia stato un comportamento gravemente negligente imputabile ai deferiti. La loro attività va, difatti, valutata nel concreto contesto operativo nel quale si è svolta ed alla luce del complessivo impegno da essi dimostrato nel tempo e che ha dato luogo, in particolare per il Giudice Sportivo avv. Guaglianone, al riconoscimento di benemerenze ed alla attribuzione della Stella di bronzo al merito sportivo. In questa prospettiva, se pure è auspicabile un più rigoroso controllo degli atti e delle attività preordinate alla adozione dei provvedimenti, non si può addebitare agli incolpati un comportamento gravemente negligente, quale è prefigurato nell’atto di deferimento. Ogni altra questione rimane assorbita. Per questi motivi La Commissione di garanzia della giustizia sportiva dichiara esclusa la sussistenza degli addebiti oggetto del deferimento, con atto del Procuratore Federale in data 27 giugno 2008 (prot. n. 6137/45 pf 07-08/SP/blp) a carico del Giudice sportivo del Settore giovanile e scolastico del Comitato regionale Puglia avv. Francesco GUAGLIANONE, e dei Collaboratori del Giudice sportivo avv. Luigi CARUSO, dott. Nicola D’ECCLESIIS e sig. Corrado FONTANA. B) La Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva nella riunione del 22 settembre 2008 ha provveduto a ratificare la nomina d’urgenza, da parte del Presidente, dell’Avv. Giuseppe Lavigna a sostituto Giudice Sportivo presso la L.N.D. di cui al C.U. n. 15/CG del 4 giugno 2008.
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