FIGC – Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2008-2009 – – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/CG del 25/11/08 1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI VALDO AZZONI, GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI AOSTA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C. (OGGI, ART. 30) E DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (NOTA N. 6136/O26 pf 07/08/SP/blp DEL 27.06.2008)

FIGC - Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2008-2009 - – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/CG del 25/11/08 1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI VALDO AZZONI, GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI AOSTA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C. (OGGI, ART. 30) E DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (NOTA N. 6136/O26 pf 07/08/SP/blp DEL 27.06.2008) FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Domenica 8 ottobre 2006 sul campo sportivo di Brusson venne disputata la partita di calcio, valida per il campionato di terza categoria, tra le squadre della società calcistica Val d’Ayas e della società calcistica FC Città di Aosta, che si concluse con il risultato di 4-3 per la Città di Aosta. Peraltro il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Aosta, avv. Valdo Azzoni, con decisione del 12 ottobre 2006, ritenendo che si fosse irregolarmente impiegato un assistente di linea non tesserato, non omologò il risultato e inflisse a tavolino la sconfitta per 3-0 alla squadra di Aosta. Il provvedimento punitivo fu impugnato dal Presidente della società FC Città di Aosta, avv. Orazio Giuffrida, e la Commissione Disciplinare della F.I.G.C., pur dichiarando inammissibile il ricorso per ragioni procedurali, nell’esercizio di un potere decisorio di autotutela con propria deliberazione del 25 ottobre 2006 annullò il provvedimento e omologò il risultato acquisito sul campo. La vicenda sportiva ebbe un séguito giornalistico, in quanto sul settimanale valdostano “La Vallée” del 28 ottobre 2006 comparvero due servizi a firma di Walter Barbero, direttore del periodico, nei quali si dava risalto alla decisione della Commissione Disciplinare. Nel primo di questi (“Il caso – Ridati i punti all’FC Aosta”) venivano virgolettate dichiarazioni dell’avv. Orazio Giuffrida tutt’altro che benevole nei confronti del Giudice Sportivo avv. Azzoni e degli ambienti calcistici valdostani; nel secondo (“Il pagellone della settimana”) si assegnava la votazione di “due” su dieci al Giudice Sportivo smentito dalla Disciplinare. Altri servizi furono pubblicati dalla stessa testata l’11 e il 18 novembre 2006, nei quali rispettivamente il giornalista Walter Barbero si scusava con l’avv. Azzoni dicendosi caduto in un tranello per incompleta conoscenza della decisione della Disciplinare, e il Presidente della società FC Città di Aosta smentiva di avere pronunziato le parole attribuitegli il 28 ottobre precedente. Con riferimento alle dichiarazioni dell’avv.Giuffrida come riportate dal settimanale “La Vallée” del 28 ottobre 2006 il Giudice Sportivo avv. Azzoni il 7 novembre 2006 indirizzò al Presidente del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta un’istanza di autorizzazione a presentare querela davanti all’Autorità Giudiziaria, in deroga al vincolo di giustizia di cui all’art. 27 dello Statuto federale, nei confronti del tesserato avv. Giuffrida e altri per il reato di diffamazione col mezzo della stampa. In data 8 gennaio 2007 la Segreteria della F.I.G.C., rispondendo all’istanza dell’avv. Azzoni inoltrata in sede centrale dal Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, comunicò al medesimo che l’autorizzazione non era stata concessa e che la documentazione sarebbe stata trasmessa all’Ufficio Indagini per quanto di competenza in ordine alle dichiarazioni dell’avv. Giuffrida. Senonché nel frattempo, precisamente in data 4 gennaio 2007, l’avv. Azzoni già aveva sporto querela presso la Procura della Repubblica di Aosta nei confronti del Presidente dell’FC Città di Aosta avv. Orazio Giuffrida e del giornalista Walter Barbero in relazione ai due servizi giornalistici del 28 ottobre 2006. L’avvenuta presentazione della querela “nonostante il diniego di autorizzazione” venne segnalata dall’avv. Giuffrida alla Segreteria della F.I.G.C. con raccomandata del 4 aprile 2007. La segnalazione fu trasmessa all’Ufficio Indagini il 16 aprile 2007, di séguito all’informativa inoltrata l’8 gennaio precedente; donde l’apertura il 15 maggio 2007 di un’indagine relativa all’eventuale violazione dell’art. 27 dello Statuto federale da parte del Giudice Sportivo avv. Azzoni e l’affidamento degli accertamenti al Collaboratore avv. Francesco Vignoli. Nel corso dell’indagine l’avv. Azzoni inviò al Collaboratore una memoria in data 29 maggio 2007, con la quale ammetteva di aver presentata la querela, in prossimità dello spirare dei termini di legge, senza attendere l’autorizzazione, e di non averne fatta remissione poiché il diniego di autorizzazione era nullo, anzi inesistente, per radicale carenza di motivazione, e perché la controparte non aveva manifestata resipiscenza alcuna. Altro scritto in data 15 giugno 2007 pervenne al Collaboratore da parte dell’avv. Giuffrida, che dichiarava di non aver nulla da aggiungere alla pura e semplice constatazione dei fatti, confermati dallo stesso avv. Azzoni in un’intervista rilasciata a un settimanale sportivo locale. Infine, con nota del 28 giugno 2007 il Capo dell’Ufficio Indagini inviò al Procuratore Federale la relazione conclusiva del Collaboratore avv. Vignoli, che riassumendo i fatti esprimeva un parere di responsabilità per violazione della clausola compromissoria. Dopo il rituale contatto d’informazione e di impulso tra il Procuratore Federale e il Presidente della Commissione di Garanzia, previsto dall’art. 5 del Regolamento disciplinare per gli appartenenti alla Giustizia Sportiva, il Procuratore con atto del 27 giugno 2008 ha deferito alla Commissione di Garanzia l’avv. Valdo Azzoni per violazione della clausola compromissoria prevista dall’art. 27, comma 2 (ora art. 30) dello Statuto federale, in relazione agli art. 11 bis (ora art. 15) e 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, osservando che i fatti erano pacifici e che, quand’anche il diniego di autorizzazione fosse stato invalido, la circostanza non avrebbe liberato l’interessato dal vincolo di giustizia. Con memoria indirizzata il 26 agosto 2008 alla Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva l’incolpato, dopo avere esposto la successione dei fatti, del resto pacifica, ha illustrato la propria eccezione circa l’invalidità del provvedimento negativo della deroga alla clausola compromissoria, anche in relazione all’assoluta incertezza circa l’organo o ufficio che l’avesse assunto; ha sottolineato come l’atto o la sua omissione avessero leso una situazione giuridica soggettiva connessa con l’ordinamento sportivo e quindi rilevante per l’ordinamento giuridico generale; ha soggiunto che la fattispecie concreta non sarebbe correttamente riconducibile all’art. 30, comma 3 dello Statuto, norma riguardante le controversie tra tesserati o tra questi e la F.I.G.C., giacché nella vicenda in questione erano coinvolti anche soggetti estranei all’ordinamento sportivo, come il giornalista Barbero. Nell’odierna adunanza di discussione l’incolpato, avv. Valdo Azzoni, non è comparso sebbene regolarmente convocato. Il Procuratore Federale ha brevemente illustrato il caso e ha chiesto in conclusione che all’incolpato venga applicata la sanzione della censura.. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione di garanzia della giustizia sportiva afferma preliminarmente la propria competenza relativamente al soggetto e all’oggetto del caso disciplinare oggi discusso. L’incolpato infatti è Giudice sportivo territoriale del Comitato Provinciale di Aosta (cfr.Regolamento di disciplina, art. 1, comma 2, lettera e); mentre l’addebito ascrittogli attiene al mancato rispetto del vincolo di giustizia, per avere egli promosso con querela davanti alla giurisdizione ordinaria penale una controversia nei confronti di altro tesserato (il Presidente della società FC Città di Aosta), originata da un commento diffamatorio direttamente riferito alla sua attività di giudice in ambito sportivo (cfr.Regolamento cit., art. 2, comma 1, lettera a). Nel merito è pacifico in linea di fatto che l’avv. Azzoni, oltre tre settimane prima che scadesse il termine di decadenza di cui all’art. 124 codice penale, presentò querela davanti alla Procura della Repubblica di Aosta e non la rimise nonostante gli giungesse comunicazione, alcuni giorni più tardi, del diniego di deroga al vincolo di giustizia. La circostanza che la comunicazione, firmata dal Segretario della F.I.G.C., non fosse corredata di motivazione e lasciasse perfino in ombra, a causa della formulazione infelicemente impersonale, la fonte del provvedimento di diniego (“... si rappresenta che esaminata la domanda si ritiene di non concedere l’autorizzazione richiesta e di trasmettere la documentazione all’Ufficio Indagini per il seguito di competenza...”), viene addotta dall’incolpato come causa di nullità o addirittura di inesistenza del provvedimento stesso. Ma quand’anche il diniego dovesse ritenersi nullo o inesistente, ugualmente non sarebbe condivisibile l’inferenza trattane dall’incolpato – e cioè la mancanza del presupposto dell’infrazione - poiché alla stregua dell’art. 30, commi 3 e 4 (già art. 27) dello Statuto federale il divieto di ricorso alla giurisdizione dello Stato per le controversie tra tesserati costituisce la regola generale, che viene eccezionalmente meno soltanto se il Consiglio Federale “per gravi ragioni di opportunità” autorizza la deroga alla clausola compromissoria. Il meccanismo logico-interpretativo che l’incolpato prospetta, in altri termini, rovescia erroneamente il sistema, quasi che la regola fosse la liceità del ricorso, salvo contrario provvedimento della Federazione. Osserva ancora questa Commissione che per costante orientamento della giustizia sportiva il vincolo, la cui altra faccia è rappresentata dalla possibilità di attivare internamente al sistema settoriale la cognizione della Camera di conciliazione e arbitrato presso il CONI sottoponendo a questa la controversia, esplica il proprio effetto con riferimento non solo al contenzioso civile bensì anche alle vicende penalmente rilevanti quando la procedibilità sia subordinata alla querela dell’offeso: a tutti i casi, cioè, in cui il radicamento della controversia davanti al giudice ordinario sia condizionato e determinato dall’esercizio, da parte del tesserato, di un diritto potestativo di azione, di per sé suscettibile di rinunzia o comunque di non esercizio. Né sembra che il disposto dell’art. 30 possa sospettarsi di illegittimità per il sacrificio di una situazione giuridica attiva rilevante per l’ordinamento generale, come l’incolpato ha scritto nella sua memoria, dal momento che il diritto potestativo di ricorso alla giurisdizione statale non è né potrebbe essere sottratto al tesserato: la normativa ne sancisce solo la incompatibilità, salvo autorizzazione in deroga, con il patto a suo tempo liberamente stipulato dalla persona allorché, entrando nell’ordinamento sportivo, ha implicitamente accettato tutte le sue regole settoriali ivi comprese la clausola compromissoria e la inflizione di una punizione in caso di scostamento dal precetto. E’ appena il caso poi di ricordare che l’avv. Azzoni non ha fatto alcunché per segnalare al Consiglio Federale le particolari ragioni e i gravi motivi che avrebbero potuto giustificare la deroga (ad esempio, il pregiudizio per la sua figura di stimato amministrativista nel ristretto mondo aostano, derivabile dall’accusa di scorretto esercizio dei compiti di giudice sportivo), e non ha rimesso la querela quando ha preso atto che l’autorizzazione non veniva rilasciata, laddove rimettendola avrebbe potuto rivolgersi alla Commissione arbitrale per ottenere soddisfazione se le dichiarazioni dell’avv. Giuffrida fossero state giudicate lesive della sua onorabilità e reputazione. Sostiene infine l’incolpato che non vi sarebbe corrispondenza tra il modello normativo dell’art. 30, comma 3, più volte citato, che menziona “le controversie tra i soggetti di cui al comma 1”, cioè tra tesserati o tra gli stessi e la F.I.G.C., e la fattispecie concreta, in cui la contesa coinvolge il giornalista Walter Barbero, estraneo all’ordinamento sportivo. Neppure tale tesi difensiva ha pregio. In primo luogo, per i fini che qui interessano è sufficiente una corrispondenza anche solo parziale del fatto con il modello astratto, e non v’è dubbio che l’avv. Azzoni abbia deliberatamente – e con la consapevolezza del vincolo di giustizia, tanto da chiederne l’esonero – querelato l’avv. Giuffrida per le dichiarazioni a lui attribuite, comportamento esattamente sussumibile nello schema della regola.. In secondo luogo l’avv. Azzoni avrebbe ben potuto avanzare istanza di punizione nei confronti del solo giornalista senza che il procedimento si estendesse all’avv. Giuffrida, posto che unicamente nel “Pagellone della settimana” il Barbero aveva firmato un giudizio poco lusinghiero per il Giudice, mentre nella rubrica “Il caso” si era limitato a riportare nell’esercizio del diritto di cronaca le dichiarazioni del Presidente della società FC Città di Aosta, condotta che non sembra poter configurare un concorso in senso proprio nell’ipotetico reato del Giuffrida. Per tali considerazioni la Commissione reputa che l’addebito ascritto all’avv. Valdo Azzoni sia fondato e che egli debba dunque essere dichiarato responsabile di violazione dell’art. 30, commi 3 e 4 (già art. 27, comma 2) dello Statuto federale, in relazione all’art. 1, comma 1 del Codice di giustizia sportiva. La norma sanzionatoria dell’art. 15 (già art. 11 bis) del Codice di giustizia sportiva, pure richiamata dal Procuratore Federale nella motivazione dell’atto di deferimento, non è applicabile in quanto sulla stessa prevale, in virtù del principio di specialità, quella dell’art. 4 del Regolamento di disciplina, nel cui ventaglio di previsioni punitive la Commissione individua l’ammonimento come sanzione da irrogarsi, tenuto conto della modesta gravità del fatto e della pesante provocazione rappresentata dall’intervista pubblicata nel settimanale aostano. PER TALI MOTIVI visto l’art. 8, comma 1 del Regolamento di disciplina 26 maggio 2008; la Commissione di garanzia per la giustizia sportiva dichiara l’avv. Valdo Azzoni responsabile dell’infrazione di cui all’art. 30, commi 3 e 4 (già art. 27, comma 2) dello Statuto federale in relazione all’art. 1, comma 1 del Codice di giustizia sportiva e infligge all’incolpato la sanzione dell’ammonimento.
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