FIGC – Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2009-2010 – – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CG del 04/06/10 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI MASSIMO LONGARINI, GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 34, COMMA 16, DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C., DEGLI ART. 1, COMMA 1, E 28, COMMA 4, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELL’ART. 10, COMMI 3 E 4, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C., E DELL’ART. 2, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI APPARTENENTI AGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA (Nota n. 4311/312 pf 09-10/SP/Seg del 26.01.2010).
FIGC - Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2009-2010 - – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CG del 04/06/10
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI MASSIMO
LONGARINI, GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI
TERNI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 34, COMMA 16, DELLO STATUTO DELLA
F.I.G.C., DEGLI ART. 1, COMMA 1, E 28, COMMA 4, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA, DELL’ART. 10, COMMI 3 E 4, DELLE NORME ORGANIZZATIVE
INTERNE F.I.G.C., E DELL’ART. 2, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
PER GLI APPARTENENTI AGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA
(Nota n. 4311/312 pf 09-10/SP/Seg del 26.01.2010).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con esposto del 24 marzo 2009, indirizzato impersonalmente alla Lega Nazionale Dilettanti della
F.I.G.C., il geom. Sergio Vincioni, quale Presidente della ASD Nuova Virgilio Maroso, ha
richiamato l’attenzione degli organi federali sulla posizione dell’avv. Massimo Longarini, Giudice
sportivo della Delegazione Provinciale di Terni.
Premesso che alla ASD Nuova Virgilio Maroso fa capo, come in precedenza alla ASD Virgilio
Maroso, una squadra di calcio in gara nei campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti,
l’esposto segnala che l’avv. Longarini era difensore legale di fiducia in passato dell’ASD Virgilio
Maroso e dell’allora Presidente sig. Marco Moroni, e che, al presente, è avversario della ASD
Nuova Virgilio Maroso in quattro giudizi civili pendenti davanti al Tribunale di Terni, e in due di
questi come attore.
Ciò rilevato l’esponente, ritenuto che tra la posizione personale e professionale dell’avv. Longarini
e la sua veste di Giudice sportivo decretante sanzioni suscettibili di influenzare gli esiti del
campionato sussisteva e sussiste un evidente conflitto di interessi, ha chiesto alla Federazione di
vagliare il comportamento dell’avv. Longarini e di adottare, se del caso, i provvedimenti più
opportuni. Nell’esposto ha riportato un lungo elenco di provvedimenti disciplinari assunti dall’avv.
Longarini tra il 18 gennaio 2005 e il 28 novembre 2007.
Con nota del 19 settembre 2009 il Presidente del Comitato Regionale Umbria, esprimendosi per la
sussistenza del denunziato conflitto, ha trasmesso l’esposto al Presidente della Lega Nazionale
Dilettanti, che a sua volta l’ha inviato il 24 settembre 2009 al Presidente della F.I.G.C.. Il giorno
stesso la documentazione è stata rimessa al Presidente della Commissione di Garanzia della
Giustizia Sportiva il quale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento di Disciplina, con nota
del 28 settembre 2009 ha investito dell’indagine sui fatti in questione la Procura Federale.
A conclusione dell’attività istruttoria, svoltasi mediante l’acquisizione di documenti e l’audizione
dei sigg. Sergio Vincioni, autore dell’esposto, Giuseppe Micciani, Presidente della Delegazione
Provinciale di Terni, Valerio Branda, Segretario del Comitato Regionale Umbria della Lega
Nazionale Dilettanti, e sentito l’indagato avv. Massimo Longarini, il Procuratore Federale con atto
del 26 gennaio 2010 ha deferito quest’ultimo al giudizio della Commissione di Garanzia della
Giustizia Sportiva per rispondere “della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza
previsti dall’art. 1, comma 1, CGS nonché dei doveri imposti dall’art. 10, commi 3 e 4 delle
N.O.I.F. (nella versione previgente), dall’art. 34, comma 16 dello Statuto Federale odierno,
dell’art. 28, comma 4 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, ed infine dell’art. 2, comma 1, del
nuovo Regolamento di Disciplina per gli appartenenti agli organi della Giustizia Sportiva”.
In punto di fatto il Procuratore Federale contesta all’avv. Longarini di avere, in costanza di carica
quale Giudice Sportivo:
“ 1) preso decisioni di carattere disciplinare come Giudice Sportivo per gare di settore giovanile
disputate dalla ASD Virgilio Maroso e per gare del campionato cui partecipava la predetta società
pur avendo lo stesso avv. Longarini espletato attività legale nell’interesse del Presidente della
predetta società e della società medesima;
2) trattato in prima persona, in qualità di legale, vicende inerenti il cambio di denominazione
sociale della medesima società, adombrando successivamente in varie sedi sospetti sulla legittimità
di tale operazione, fino al punto di chiedere delucidazioni in proposito al Comitato Regionale
Umbria e di inoltrare (in pendenza di indagine disciplinare a suo carico, in data 5.11.2009) un
esposto proprio alla Procura Federale, in qualità di legale del Moroni;
3) manifestato al Segretario del Comitato Regionale Umbria sig. Branda uno specifico
interessamento circa la fusione di tre società ternane (tra cui figurava proprio la ASD Nuova
Virgilio Maroso) nella Sporting Terni;
4) intentato, a fronte di vantati crediti professionali verso la disciolta ASD Virgilio Maroso, in
qualità di avvocato, ben quattro giudizi in sede fallimentare e civile contro la ASD Nuova Virgilio
Maroso, prosecuzione della prima;
5) assunto la difesa tecnica di due ex soci della ASD Virgilio Maroso, chiedendo al Tribunale di
Terni il sequestro del verbale di assemblea del 15.6.2006 contenente proprio la delibera di cambio
di denominazione sociale in ASD Nuova Virgilio Maroso.”
Nella seduta del 25 maggio 2010, fissata per la trattazione del procedimento, il Procuratore Federale
ha illustrato oralmente la propria tesi accusatoria, chiedendo alla Commissione di Garanzia
l’adozione della sanzione massima – destituzione – prevista dal Regolamento di Disciplina.
L’incolpato avv. Massimo Longarini, pur ammettendo la propria leggerezza per non essersi
preoccupato di un virtuale, ma in concreto inesistente conflitto di interessi, ha lamentato la
strumentalità del procedimento finalizzato a eliminare lui stesso in quanto “soggetto scomodo” per
aver rivolto alcune critiche ai responsabili territoriali della Lega Dilettanti (noncuranti delle ripetute
sue richieste di nominare un giudice sportivo sostituto, ma anche delle segnalazioni di irregolarità
nella vicenda sportivo-societaria della Nuova Virgilio Maroso e della Sporting Terni), e ha chiesto
in via istruttoria l’audizione di altri testimoni, nel merito il proscioglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dimensione tematica e cartacea del procedimento è stata appesantita da argomenti e
argomentazioni non direttamente rilevanti ai fini dell’incolpazione in oggetto, che è e rimane
centrata sulla situazione di incompatibilità o virtuale conflitto tra la veste e l’immagine di serenità
del Longarini giudice nell’esercizio dei suoi compiti istituzionali e la gestione, tutta di parte, di
personali interessi e di rapporti professionali del Longarini avvocato.
Di ben scarso interesse sono, in questo senso, i problemi relativi all’identità o alterità tra le società
Virgilio Maroso e Nuova Virgilio Maroso, alle responsabilità per i debiti insoluti della Virgilio
Maroso, all’invalidità del verbale societario del 15 giugno 2006, al possesso o meno del titolo
sportivo da parte della Nuova Virgilio Maroso, alla legittimità della fusione per incorporazione di
varie società nella Sporting Terni: che, comunque vengano risolti, non influiscono sul merito
dell’accusa contestata all’avv. Longarini. Né ha inteso la stessa Procura Federale attribuire
autonoma evidenza a taluni disservizi asseritamente causati da assorbenti impegni professionali
dell’avvocato.
Minor attenzione ancora, se non per stigmatizzarne la grezza e stereotipica ineleganza, merita
l’insinuazione difensiva dell’incolpato secondo cui il procedimento (da intendersi, sperabilmente,
come rapporto a suo carico, non come deferimento) sarebbe stato utilizzato per soffocare una
“scomoda” voce, appunto la sua, che criticava, come tuttora critica, azioni e/o omissioni dei vertici
territoriali umbri della Lega Nazionale Dilettanti.
Ciò premesso, la Commissione osserva che in linea di fatto è del tutto pacifico che l’avv. Massimo
Longarini, Giudice sportivo nella Delegazione Provinciale di Terni dal lontano 1992 e riconfermato
con il C.U. n. 79 del 17 marzo 2008, abbia continuato a ricoprire attivamente tale ruolo fino a tutta
la stagione calcistica appena conclusasi, come egli stesso ha ammesso nel corso della discussione
orale contraddicendo la precedente – e del resto irrilevante – affermazione di essersi “autosospeso”
dal gennaio 2009.
Altrettanto pacifico è che l’avv. Longarini sia stato per lungo tempo il difensore di fiducia in sede
civile del sig. Marco Moroni e della ASD Virgilio Maroso di cui il Moroni era presidente fino al
giugno 2006; che successivamente abbia agito giudizialmente contro la ASD Nuova Virgilio
Maroso per ottenere il pagamento di proprie parcelle professionali, chiedendo addirittura la
dichiarazione di fallimento della società, in Tribunale prima e poi in Corte d’Appello, sebbene
senza successo; che attualmente sia in lite con la stessa Nuova Virgilio Maroso che esige il
rimborso delle spese processuali liquidate da Tribunale e Corte d’Appello a carico di lui
soccombente; che abbia sotto vari aspetti intrapreso animose iniziative – la cui fondatezza o
infondatezza nel merito qui non interessa vagliare – ostili alla Nuova Virgilio Maroso, assistendo
due soci della preesistente ASD Virgilio Maroso nell’istanza di sequestro del verbale assembleare
15 giugno 2006 e, più recentemente, presentando alla Procura Federale un esposto (5 novembre
2009) con cui si pone in dubbio la legittimazione della società al campionato di Promozione
regionale per incertezza sul necessario titolo sportivo.
Si tratta, come si vede, di un insieme di atteggiamenti e di comportamenti che, in sé del tutto leciti
in quanto espressione della libertà della persona e del professionista, stridono invece se posti in
relazione di contestualità con la carica di Giudice simultaneamente rivestita. All’avv. Longarini non
vengono rimproverati, sia chiaro, episodi specifici di inquinamento partigiano nel suo modo di
svolgere il compito di Giudice sportivo. Non viene rimproverata, in altre parole, quella deviazione
dalla terzietà che comporterebbe la destituzione dall’ufficio di giustizia secondo la previsione
dell’art. 4, lettera d del Regolamento di Disciplina pubblicato il 26 maggio 2008. Si addebita
invece, e fondatamente, all’avv. Longarini di aver creato e coltivato con confessata leggerezza una
situazione che avrebbe potuto, anche inavvertitamente, distorcere i suoi provvedimenti disciplinari
in funzione di effetti favorevoli o dannosi, diretti o mediati dalle complesse vicende del campionato,
per le squadre della Virgilio Maroso o della Nuova Virgilio Maroso; una situazione per troppo
tempo mantenuta in vita che, per le stesse virtuali ragioni di rischio, era comunque suscettibile di
generare nell’osservatore un’ombra di dubbio e quindi di sfiducia nell’imparzialità del Giudice,
nociva al prestigio delle istituzioni sportive, già tanto spesso investite dalle febbrili ondate del tifo, e
al prestigio della giustizia calcistica in particolare.
Tali contestazioni trovano puntuale riscontro e fondamento normativo anzitutto nelle fonti che
presiedono alla deontologia in generale dei tesserati, tenuti a “osservare i principi di lealtà e
probità (…) secondo i canoni della correttezza” (Statuto F.I.G.C., art. 1, comma 5, lettera a), ed a
“comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque
riferibile all’attività sportiva” (Codice di Giustizia sportiva, art. 1, comma 1).
Trovano riscontro altresì, in particolare, nelle norme sulla deontologia degli organi della giustizia
sportiva, ai quali ultimi “è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società affiliate
o comunque di avere rapporti con tesserati che possano apparire in conflitto di interessi con la loro
funzione” (Statuto F.I.G.C., art. 34, comma 16), ed è fatto obbligo di “astenersi dall’intrattenere
con società affiliate o con loro dirigenti o tesserati o con altri soggetti rapporti che possano
compromettere l’immagine di imparzialità dell’organo di giustizia” (Regolamento di Disciplina,
cit., art. 2, comma 1, lettera d).
Il confronto tra le fonti normative ora ricordate e la situazione di fatto, quale emerge dagli atti e
dallo stesso franco riconoscimento dell’incolpato, rende ineluttabile l’affermazione di responsabilità
sollecitata dal Procuratore Federale con riferimento alla violazione da parte dell’avv. Longarini di
principi generali di lealtà e correttezza e di regole proibitive dettate specificamente per gli addetti
alla giustizia sportiva, che avrebbero imposto all’incolpato di prevenire o quanto meno far cessare il
conflitto dismettendo la veste di Giudice o sacrificando alla stessa i propri interessi professionali e
litigiosi. Se le regole proibitive speciali sono infatti entrate in vigore nel perdurare, peraltro
immutato, della situazione, con la previsione di sanzioni spazianti dall’ammonizione alla
destituzione (Regolamento di Disciplina, cit., art. 4), nell’ordinamento sportivo i principi generali di
lealtà e correttezza erano in vigore da sempre, ed erano presidiati da un ventaglio di sanzioni
comprese tra l’ammonizione e l’inibizione temporanea addirittura fino a cinque anni (cfr. Codice di
Giustizia sportiva, art. 1, commi 1 e 6 in relazione all’art. 19, comma 1, lettere a, b, h).
Tutto ciò considerato, la Commissione di Garanzia, avuto riguardo alla gravità dell’infrazione
della quale è responsabile l’avv. Longarini, desunta dalla natura e dalla molteplicità dei fatti che la
sostanziano nonché dalla protrazione della situazione nel tempo ben oltre l’entrata in vigore del
Regolamento di Disciplina e fino all’attualità, reputa di dover infliggere all’incolpato, ai sensi
dell’art. 4, lettera c del citato Regolamento, la sanzione della sospensione dalle funzioni di Giudice
sportivo per la durata di un anno a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.
PER TALI MOTIVI
Visto l’art. 8, comma 1, del Regolamento di Disciplina 26 maggio 2008;
la Commissione di Garanzia della Giustizia sportiva dichiara il Giudice sportivo avv. Massimo
Longarini responsabile dell’infrazione di cui agli artt. 1, comma 5, lettera a, e 34, comma 16, dello
Statuto della F.I.G.C., 1, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva, e 2, comma 1, lettera d del
Regolamento di Disciplina, e infligge all’incolpato la sanzione della sospensione dalle funzioni per
la durata di un anno a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.
Share the post "FIGC – Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2009-2010 – – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CG del 04/06/10 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI MASSIMO LONGARINI, GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 34, COMMA 16, DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C., DEGLI ART. 1, COMMA 1, E 28, COMMA 4, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELL’ART. 10, COMMI 3 E 4, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C., E DELL’ART. 2, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI APPARTENENTI AGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA (Nota n. 4311/312 pf 09-10/SP/Seg del 26.01.2010)."