FIGC – Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2009-2010 – – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CG del 04/06/10 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI MASSIMO LONGARINI, GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 34, COMMA 16, DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C., DEGLI ART. 1, COMMA 1, E 28, COMMA 4, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELL’ART. 10, COMMI 3 E 4, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C., E DELL’ART. 2, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI APPARTENENTI AGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA (Nota n. 4311/312 pf 09-10/SP/Seg del 26.01.2010).

FIGC - Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2009-2010 - – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CG del 04/06/10 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI MASSIMO LONGARINI, GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 34, COMMA 16, DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C., DEGLI ART. 1, COMMA 1, E 28, COMMA 4, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELL’ART. 10, COMMI 3 E 4, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C., E DELL’ART. 2, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI APPARTENENTI AGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA (Nota n. 4311/312 pf 09-10/SP/Seg del 26.01.2010). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con esposto del 24 marzo 2009, indirizzato impersonalmente alla Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C., il geom. Sergio Vincioni, quale Presidente della ASD Nuova Virgilio Maroso, ha richiamato l’attenzione degli organi federali sulla posizione dell’avv. Massimo Longarini, Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Terni. Premesso che alla ASD Nuova Virgilio Maroso fa capo, come in precedenza alla ASD Virgilio Maroso, una squadra di calcio in gara nei campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, l’esposto segnala che l’avv. Longarini era difensore legale di fiducia in passato dell’ASD Virgilio Maroso e dell’allora Presidente sig. Marco Moroni, e che, al presente, è avversario della ASD Nuova Virgilio Maroso in quattro giudizi civili pendenti davanti al Tribunale di Terni, e in due di questi come attore. Ciò rilevato l’esponente, ritenuto che tra la posizione personale e professionale dell’avv. Longarini e la sua veste di Giudice sportivo decretante sanzioni suscettibili di influenzare gli esiti del campionato sussisteva e sussiste un evidente conflitto di interessi, ha chiesto alla Federazione di vagliare il comportamento dell’avv. Longarini e di adottare, se del caso, i provvedimenti più opportuni. Nell’esposto ha riportato un lungo elenco di provvedimenti disciplinari assunti dall’avv. Longarini tra il 18 gennaio 2005 e il 28 novembre 2007. Con nota del 19 settembre 2009 il Presidente del Comitato Regionale Umbria, esprimendosi per la sussistenza del denunziato conflitto, ha trasmesso l’esposto al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, che a sua volta l’ha inviato il 24 settembre 2009 al Presidente della F.I.G.C.. Il giorno stesso la documentazione è stata rimessa al Presidente della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva il quale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento di Disciplina, con nota del 28 settembre 2009 ha investito dell’indagine sui fatti in questione la Procura Federale. A conclusione dell’attività istruttoria, svoltasi mediante l’acquisizione di documenti e l’audizione dei sigg. Sergio Vincioni, autore dell’esposto, Giuseppe Micciani, Presidente della Delegazione Provinciale di Terni, Valerio Branda, Segretario del Comitato Regionale Umbria della Lega Nazionale Dilettanti, e sentito l’indagato avv. Massimo Longarini, il Procuratore Federale con atto del 26 gennaio 2010 ha deferito quest’ultimo al giudizio della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva per rispondere “della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza previsti dall’art. 1, comma 1, CGS nonché dei doveri imposti dall’art. 10, commi 3 e 4 delle N.O.I.F. (nella versione previgente), dall’art. 34, comma 16 dello Statuto Federale odierno, dell’art. 28, comma 4 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, ed infine dell’art. 2, comma 1, del nuovo Regolamento di Disciplina per gli appartenenti agli organi della Giustizia Sportiva”. In punto di fatto il Procuratore Federale contesta all’avv. Longarini di avere, in costanza di carica quale Giudice Sportivo: “ 1) preso decisioni di carattere disciplinare come Giudice Sportivo per gare di settore giovanile disputate dalla ASD Virgilio Maroso e per gare del campionato cui partecipava la predetta società pur avendo lo stesso avv. Longarini espletato attività legale nell’interesse del Presidente della predetta società e della società medesima; 2) trattato in prima persona, in qualità di legale, vicende inerenti il cambio di denominazione sociale della medesima società, adombrando successivamente in varie sedi sospetti sulla legittimità di tale operazione, fino al punto di chiedere delucidazioni in proposito al Comitato Regionale Umbria e di inoltrare (in pendenza di indagine disciplinare a suo carico, in data 5.11.2009) un esposto proprio alla Procura Federale, in qualità di legale del Moroni; 3) manifestato al Segretario del Comitato Regionale Umbria sig. Branda uno specifico interessamento circa la fusione di tre società ternane (tra cui figurava proprio la ASD Nuova Virgilio Maroso) nella Sporting Terni; 4) intentato, a fronte di vantati crediti professionali verso la disciolta ASD Virgilio Maroso, in qualità di avvocato, ben quattro giudizi in sede fallimentare e civile contro la ASD Nuova Virgilio Maroso, prosecuzione della prima; 5) assunto la difesa tecnica di due ex soci della ASD Virgilio Maroso, chiedendo al Tribunale di Terni il sequestro del verbale di assemblea del 15.6.2006 contenente proprio la delibera di cambio di denominazione sociale in ASD Nuova Virgilio Maroso.” Nella seduta del 25 maggio 2010, fissata per la trattazione del procedimento, il Procuratore Federale ha illustrato oralmente la propria tesi accusatoria, chiedendo alla Commissione di Garanzia l’adozione della sanzione massima – destituzione – prevista dal Regolamento di Disciplina. L’incolpato avv. Massimo Longarini, pur ammettendo la propria leggerezza per non essersi preoccupato di un virtuale, ma in concreto inesistente conflitto di interessi, ha lamentato la strumentalità del procedimento finalizzato a eliminare lui stesso in quanto “soggetto scomodo” per aver rivolto alcune critiche ai responsabili territoriali della Lega Dilettanti (noncuranti delle ripetute sue richieste di nominare un giudice sportivo sostituto, ma anche delle segnalazioni di irregolarità nella vicenda sportivo-societaria della Nuova Virgilio Maroso e della Sporting Terni), e ha chiesto in via istruttoria l’audizione di altri testimoni, nel merito il proscioglimento. MOTIVI DELLA DECISIONE La dimensione tematica e cartacea del procedimento è stata appesantita da argomenti e argomentazioni non direttamente rilevanti ai fini dell’incolpazione in oggetto, che è e rimane centrata sulla situazione di incompatibilità o virtuale conflitto tra la veste e l’immagine di serenità del Longarini giudice nell’esercizio dei suoi compiti istituzionali e la gestione, tutta di parte, di personali interessi e di rapporti professionali del Longarini avvocato. Di ben scarso interesse sono, in questo senso, i problemi relativi all’identità o alterità tra le società Virgilio Maroso e Nuova Virgilio Maroso, alle responsabilità per i debiti insoluti della Virgilio Maroso, all’invalidità del verbale societario del 15 giugno 2006, al possesso o meno del titolo sportivo da parte della Nuova Virgilio Maroso, alla legittimità della fusione per incorporazione di varie società nella Sporting Terni: che, comunque vengano risolti, non influiscono sul merito dell’accusa contestata all’avv. Longarini. Né ha inteso la stessa Procura Federale attribuire autonoma evidenza a taluni disservizi asseritamente causati da assorbenti impegni professionali dell’avvocato. Minor attenzione ancora, se non per stigmatizzarne la grezza e stereotipica ineleganza, merita l’insinuazione difensiva dell’incolpato secondo cui il procedimento (da intendersi, sperabilmente, come rapporto a suo carico, non come deferimento) sarebbe stato utilizzato per soffocare una “scomoda” voce, appunto la sua, che criticava, come tuttora critica, azioni e/o omissioni dei vertici territoriali umbri della Lega Nazionale Dilettanti. Ciò premesso, la Commissione osserva che in linea di fatto è del tutto pacifico che l’avv. Massimo Longarini, Giudice sportivo nella Delegazione Provinciale di Terni dal lontano 1992 e riconfermato con il C.U. n. 79 del 17 marzo 2008, abbia continuato a ricoprire attivamente tale ruolo fino a tutta la stagione calcistica appena conclusasi, come egli stesso ha ammesso nel corso della discussione orale contraddicendo la precedente – e del resto irrilevante – affermazione di essersi “autosospeso” dal gennaio 2009. Altrettanto pacifico è che l’avv. Longarini sia stato per lungo tempo il difensore di fiducia in sede civile del sig. Marco Moroni e della ASD Virgilio Maroso di cui il Moroni era presidente fino al giugno 2006; che successivamente abbia agito giudizialmente contro la ASD Nuova Virgilio Maroso per ottenere il pagamento di proprie parcelle professionali, chiedendo addirittura la dichiarazione di fallimento della società, in Tribunale prima e poi in Corte d’Appello, sebbene senza successo; che attualmente sia in lite con la stessa Nuova Virgilio Maroso che esige il rimborso delle spese processuali liquidate da Tribunale e Corte d’Appello a carico di lui soccombente; che abbia sotto vari aspetti intrapreso animose iniziative – la cui fondatezza o infondatezza nel merito qui non interessa vagliare – ostili alla Nuova Virgilio Maroso, assistendo due soci della preesistente ASD Virgilio Maroso nell’istanza di sequestro del verbale assembleare 15 giugno 2006 e, più recentemente, presentando alla Procura Federale un esposto (5 novembre 2009) con cui si pone in dubbio la legittimazione della società al campionato di Promozione regionale per incertezza sul necessario titolo sportivo. Si tratta, come si vede, di un insieme di atteggiamenti e di comportamenti che, in sé del tutto leciti in quanto espressione della libertà della persona e del professionista, stridono invece se posti in relazione di contestualità con la carica di Giudice simultaneamente rivestita. All’avv. Longarini non vengono rimproverati, sia chiaro, episodi specifici di inquinamento partigiano nel suo modo di svolgere il compito di Giudice sportivo. Non viene rimproverata, in altre parole, quella deviazione dalla terzietà che comporterebbe la destituzione dall’ufficio di giustizia secondo la previsione dell’art. 4, lettera d del Regolamento di Disciplina pubblicato il 26 maggio 2008. Si addebita invece, e fondatamente, all’avv. Longarini di aver creato e coltivato con confessata leggerezza una situazione che avrebbe potuto, anche inavvertitamente, distorcere i suoi provvedimenti disciplinari in funzione di effetti favorevoli o dannosi, diretti o mediati dalle complesse vicende del campionato, per le squadre della Virgilio Maroso o della Nuova Virgilio Maroso; una situazione per troppo tempo mantenuta in vita che, per le stesse virtuali ragioni di rischio, era comunque suscettibile di generare nell’osservatore un’ombra di dubbio e quindi di sfiducia nell’imparzialità del Giudice, nociva al prestigio delle istituzioni sportive, già tanto spesso investite dalle febbrili ondate del tifo, e al prestigio della giustizia calcistica in particolare. Tali contestazioni trovano puntuale riscontro e fondamento normativo anzitutto nelle fonti che presiedono alla deontologia in generale dei tesserati, tenuti a “osservare i principi di lealtà e probità (…) secondo i canoni della correttezza” (Statuto F.I.G.C., art. 1, comma 5, lettera a), ed a “comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” (Codice di Giustizia sportiva, art. 1, comma 1). Trovano riscontro altresì, in particolare, nelle norme sulla deontologia degli organi della giustizia sportiva, ai quali ultimi “è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società affiliate o comunque di avere rapporti con tesserati che possano apparire in conflitto di interessi con la loro funzione” (Statuto F.I.G.C., art. 34, comma 16), ed è fatto obbligo di “astenersi dall’intrattenere con società affiliate o con loro dirigenti o tesserati o con altri soggetti rapporti che possano compromettere l’immagine di imparzialità dell’organo di giustizia” (Regolamento di Disciplina, cit., art. 2, comma 1, lettera d). Il confronto tra le fonti normative ora ricordate e la situazione di fatto, quale emerge dagli atti e dallo stesso franco riconoscimento dell’incolpato, rende ineluttabile l’affermazione di responsabilità sollecitata dal Procuratore Federale con riferimento alla violazione da parte dell’avv. Longarini di principi generali di lealtà e correttezza e di regole proibitive dettate specificamente per gli addetti alla giustizia sportiva, che avrebbero imposto all’incolpato di prevenire o quanto meno far cessare il conflitto dismettendo la veste di Giudice o sacrificando alla stessa i propri interessi professionali e litigiosi. Se le regole proibitive speciali sono infatti entrate in vigore nel perdurare, peraltro immutato, della situazione, con la previsione di sanzioni spazianti dall’ammonizione alla destituzione (Regolamento di Disciplina, cit., art. 4), nell’ordinamento sportivo i principi generali di lealtà e correttezza erano in vigore da sempre, ed erano presidiati da un ventaglio di sanzioni comprese tra l’ammonizione e l’inibizione temporanea addirittura fino a cinque anni (cfr. Codice di Giustizia sportiva, art. 1, commi 1 e 6 in relazione all’art. 19, comma 1, lettere a, b, h). Tutto ciò considerato, la Commissione di Garanzia, avuto riguardo alla gravità dell’infrazione della quale è responsabile l’avv. Longarini, desunta dalla natura e dalla molteplicità dei fatti che la sostanziano nonché dalla protrazione della situazione nel tempo ben oltre l’entrata in vigore del Regolamento di Disciplina e fino all’attualità, reputa di dover infliggere all’incolpato, ai sensi dell’art. 4, lettera c del citato Regolamento, la sanzione della sospensione dalle funzioni di Giudice sportivo per la durata di un anno a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione. PER TALI MOTIVI Visto l’art. 8, comma 1, del Regolamento di Disciplina 26 maggio 2008; la Commissione di Garanzia della Giustizia sportiva dichiara il Giudice sportivo avv. Massimo Longarini responsabile dell’infrazione di cui agli artt. 1, comma 5, lettera a, e 34, comma 16, dello Statuto della F.I.G.C., 1, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva, e 2, comma 1, lettera d del Regolamento di Disciplina, e infligge all’incolpato la sanzione della sospensione dalle funzioni per la durata di un anno a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.
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