FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2009-2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 4/A del 14 Luglio 2009

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2009-2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 4/A del 14 Luglio 2009 Il Consiglio Federale visti i Comunicati Ufficiali n. 142/A del 28 maggio 2009 e n. 152/A del 17 giugno 2009; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione prodotta dalla società TREVISO FOOTBALL CLUB 1993 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale nella riunione del 6 e 7 luglio 2009 la Commissione ha accertato che la stessa società per l’ammissione al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2009/2010) non era in possesso dei seguenti requisiti: - mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 11.586.964,00; - mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile come risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2008; - mancato deposito della relazione della società di revisione attestante l’avvenuto superamento delle eccezioni relative alla continuità aziendale, del giudizio negativo circa la chiarezza del bilancio e la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, dell’impossibilità di esprimere un giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio in conformità a quanto richiesto dalla legge, contenuti nella relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio al 30 giugno 2008; - mancato deposito della relazione della società di revisione attestante l’avvenuto superamento del giudizio negativo circa la chiarezza della relazione semestrale e la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, contenuto nella relazione della società di revisione sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2008; - mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità dalla stessa stabilite, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2009 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo come certificato dalla medesima Lega; - mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS e Fondo di Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2009 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo; - mancato pagamento del debito IVA relativo al periodo d’imposta anno 2007; - mancato pagamento del debito IRAP relativo al periodo d’imposta anno 2007; vista la comunicazione in data 8 luglio 2009, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società TREVISO FOOTBALL CLUB 1993 S.r.l. di avere accertato a suo carico la mancanza dei suddetti requisiti di ammissione al campionato di competenza; constatato che, avverso tale decisione negativa, la società TREVISO FOOTBALL CLUB 1993 S.r.l. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dall’allegato A), paragrafo VII), del Comunicato Ufficiale n. 142/A del 28 maggio 2009; rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C è divenuta, dunque, inoppugnabile; su proposta del Presidente Federale, visti gli articoli 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di prendere atto della intervenuta non ammissione della società TREVISO FOOTBALL CLUB 1993 S.r.l. al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2009/2010).
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