FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2009-2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 5/A del 14 Luglio 2009

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2009-2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 5/A del 14 Luglio 2009 Il Consiglio Federale visti i Comunicati Ufficiali n. 142/A del 28 maggio 2009 e n.152/A del 17 giugno 2009; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione prodotta dalla società S.S.C. VENEZIA S.p.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale nella riunione del 6 e 7 luglio 2009 la Commissione ha accertato che la stessa società per l’ammissione al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2009/2010) non era in possesso dei seguenti requisiti: - mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 2.269.204,00; - mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2447 del codice civile come risultante dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008; - mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 100.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico; - mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità dalla stessa stabilite, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2009 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, come certificato dalla medesima Lega; - mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo di Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2009 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, di cui all’allegato A), paragrafo III), lettera B), punto 4) del Comunicato Ufficiale n. 142/A del 28 maggio 2009; - mancato pagamento del debito IRAP relativo al periodo d’imposta anno 2007; vista la comunicazione in data 8 luglio 2009, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società S.S.C. VENEZIA S.p.A. di avere accertato a suo carico la mancanza dei suddetti requisiti di ammissione al campionato di competenza; constatato che avverso tale decisione negativa la società S.S.C. VENEZIA S.p.A. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dall’allegato A), paragrafo VII), del Comunicato Ufficiale n. 142/A del 28 maggio 2009; rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C è divenuta, dunque, inoppugnabile; su proposta del Presidente Federale, visti gli articoli 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di prendere atto della intervenuta non ammissione della società S.S.C. VENEZIA S.p.A. al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2009/2010).
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