FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12/A del 16 Luglio 2010

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12/A del 16 Luglio 2010 Il Consiglio Federale visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione prodotta dalla società POLISPORTIVA ALGHERO S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per i seguenti motivi: - mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 200.000,00 come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico; - mancato pagamento dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo; - mancato pagamento del lodo arbitrale della LND nei confronti del tesserato Claudio Luperto per l’importo di € 13.230,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società POLISPORTIVA ALGHERO S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato che lo Stadio Comunale Mariotti non rispetta le prescrizioni di seguito trascritte sui requisiti infrastrutturali di tipo A, previsti dall’allegato B) del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, come modificato dal C.U. n. 131/A del 16 giugno 2010: - Art. 5 (“Cartelloni pubblicitari”); - Art.6 (“Impianto di illuminazione”); - Art.12 (“Parcheggi squadre e ufficiali di gara”); visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, sulla base della documentazione prodotta dalla società POLISPORTIVA ALGHERO S.R.L., a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei requisiti previsti dal Titolo III) Criteri Sportivi ed Organizzativi di cui al Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010 per il seguente motivo: - mancata presentazione organigramma della Società (Punto 6 del Titolo III Criteri sportivi ed Organizzativi); viste le comunicazioni in data 7 luglio 2010, con le quali la Co.Vi.So.C., la Commissione Criteri Infrastrutturali e la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi hanno informato, ciascuna per quanto di competenza, la società POLISPORTIVA ALGHERO S.R.L. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Seconda Divisione 2010/2011; constatato che, avverso tali decisioni negative, la società POLISPORTIVA ALGHERO S.R.L non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010; rilevato che le decisioni negative della Co.Vi.So.C., della Commissione Criteri Infrastrutturali e della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi sono divenute, dunque, inoppugnabili e che pertanto la società non ha soddisfatto le condizioni e i requisiti necessari per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2010/2011, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di prendere atto della intervenuta non concessione alla società POLISPORTIVA ALGHERO S.R.L della Licenza Nazionale 2010/2011 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2010/2011).
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