FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13/A del 16 Luglio 2010

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13/A del 16 Luglio 2010 Il Consiglio Federale visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione prodotta dalla società S.S. CASSINO S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Comunicato Ufficiale n.117/A del 25 maggio 2010, per i seguenti motivi: - mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 138.507,00; - mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile come risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2009; - mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 200.000,00 come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico; - mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità dalla stessa stabilite, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo come certificato dalla medesima Lega; - mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo; - mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, nonché, per le medesime annualità e per le precedenti, della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2010; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società S.S. CASSINO S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato che lo Stadio Gino Salveti non rispetta i requisiti infrastrutturali di tipo A, previsti dall’allegato B) del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, come modificato dal C.U. n. 131/A del 16 giugno 2010, per il seguente motivo: - la società non ha provveduto a depositare “la documentazione tecnica e la certificazione richiesta (prevista dalle disposizioni di Lega) che avrebbero consentito di effettuare le necessarie verifiche”; viste le comunicazioni in data 7 luglio 2010, con le quali la Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali hanno informato, ciascuna per quanto di competenza, la società S.S. CASSINO S.R.L. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di Seconda Divisione 2010/2011; constatato che, avverso tali decisioni negative, la società S.S. CASSINO S.R.L. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010; rilevato che le decisioni negative della Co.Vi.So.C. e della Commissione Criteri Infrastrutturali sono divenute, dunque, inoppugnabili e che pertanto la società non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2010/2011, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di prendere atto della intervenuta non concessione alla società S.S. CASSINO S.R.L. della Licenza Nazionale 2010/2011 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2010/2011).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it