FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13/A del 16 Luglio 2010
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13/A del 16 Luglio 2010
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione
prodotta dalla società S.S. CASSINO S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a
conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa
società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Comunicato Ufficiale
n.117/A del 25 maggio 2010, per i seguenti motivi:
- mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 138.507,00;
- mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile come
risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2009;
- mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di €
200.000,00 come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
- mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità
dalla stessa stabilite, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli
emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori
dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo come certificato dalla medesima
Lega;
- mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute
IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di
aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al
settore sportivo;
- mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES,
IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati
entro il 31 dicembre degli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, nonché, per le
medesime annualità e per le precedenti, della dichiarazione attestante l’avvenuto
pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di
pagamento notificata entro il 30 aprile 2010;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della
documentazione prodotta dalla società S.S. CASSINO S.R.L. e su quanto trasmesso dalla
Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato che lo Stadio Gino
Salveti non rispetta i requisiti infrastrutturali di tipo A, previsti dall’allegato B) del C.U. n.
117/A del 25 maggio 2010, come modificato dal C.U. n. 131/A del 16 giugno 2010, per il
seguente motivo:
- la società non ha provveduto a depositare “la documentazione tecnica e la
certificazione richiesta (prevista dalle disposizioni di Lega) che avrebbero
consentito di effettuare le necessarie verifiche”;
viste le comunicazioni in data 7 luglio 2010, con le quali la Co.Vi.So.C. e la Commissione
Criteri Infrastrutturali hanno informato, ciascuna per quanto di competenza, la società S.S.
CASSINO S.R.L. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti
per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di Seconda
Divisione 2010/2011;
constatato che, avverso tali decisioni negative, la società S.S. CASSINO S.R.L. non ha
presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n.
117/A del 25 maggio 2010;
rilevato che le decisioni negative della Co.Vi.So.C. e della Commissione Criteri
Infrastrutturali sono divenute, dunque, inoppugnabili e che pertanto la società non ha
soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l’ottenimento della Licenza Nazionale
per la stagione sportiva 2010/2011, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di prendere atto della intervenuta non concessione alla società S.S. CASSINO S.R.L. della
Licenza Nazionale 2010/2011 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato
di Seconda Divisione (stagione sportiva 2010/2011).