FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/A del 16 Luglio 2010

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/A del 16 Luglio 2010 Il Consiglio Federale visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione prodotta dalla società ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per i seguenti motivi: - mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2447 del codice civile come risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2009. Al riguardo la Commissione rileva che il valore del patrimonio netto, pari a € 1.240.205,00, risultante dalla situazione contabile al 29 giugno 2010 è influenzato significativamente dal valore di bilancio del marchio, pari a € 5.500.000,00. In merito, dalla documentazione disponibile non risulta verificata la congruità del valore attribuito al marchio in quanto: - manca la relazione sulla gestione; - non si fa cenno, nella nota integrativa ai criteri utilizzati per la valutazione del marchio; - manca la relazione del Collegio Sindacale; - la società di revisione non dichiara esplicitamente di avere verificato la suddetta situazione contabile e che, in base agli elementi in essa rilevati, è stata superata la fattispecie prevista dall’art. 2447 del codice civile; vista la comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione ha informato la società ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A., di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Serie B 2010/2011; constatato che, avverso tale decisione negativa, la società ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A, nel termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, ha presentato ricorso; esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante; visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del ricorso; preso atto della comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali ha informato la società ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo II del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; preso atto altresì della comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di accogliere il ricorso della società ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2010/2011, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al campionato di Serie B (stagione sportiva 2010/2011).
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