FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/A del 16 Luglio 2010

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/A del 16 Luglio 2010 Il Consiglio Federale visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione prodotta dalla società S.S CAVESE 1919 S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per i seguenti motivi: - mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 197.285,00; - mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile come risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2009; - mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00 come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico; - mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità dalla stessa stabilite, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ad alcuni tesserati come certificato dalla medesima Lega: - mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo; - mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, nonché, per le medesime annualità e per le precedenti, della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2010. visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, sulla base della documentazione prodotta dalla società S.S CAVESE 1919 S.R.L., a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato possesso, da parte della stessa società, dei requisiti previsti dal Titolo III) del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per i seguenti motivi - mancata presentazione organigramma della Società (Punto 6 del Titolo III Criteri sportivi ed Organizzativi); - il Modulo 11B – Vice Delegato per la Sicurezza è incompleto. Mancano il nome ed il cognome del soggetto e la relativa documentazione richiesta (Punto 11 del Titolo III Criteri sportivi e Organizzativi) . viste le comunicazioni in data 7 luglio 2010, con le quali la Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi hanno informato la società S.S CAVESE 1919 S.R.L., di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di I^ Divisione 2010/2011; constatato che, avverso tali decisioni negative, la società S.S CAVESE 1919 S.R.L., nel termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, ha presentato ricorsi; esaminati i ricorsi proposti e le ragioni addotte dalla reclamante; visti i motivati pareri favorevoli espressi dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi all’accoglimento dei ricorsi; preso atto altresì della comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali ha informato la società S.S CAVESE 1919 S.R.L. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo II del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, come modificato dal C.U. n. 131/A del 16 giugno 2010, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di accogliere i ricorsi della società S.S CAVESE 1919 S.R.L. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2010/2011, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2010/2011).
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