FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/A del 16 Luglio 2010

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/A del 16 Luglio 2010 Il Consiglio Federale visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, sulla base della documentazione prodotta dalla società U.S. CREMONESE S.p.A., a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei requisiti previsti dal Titolo III Criteri sportivi ed Organizzativi di cui al Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010, per il seguente motivo: - il Modulo 7 – Dirigente Responsabile della Gestione risulta mancante dell’atto di nomina del soggetto indicato quale Dirigente Responsabile della Gestione (Punto 7 del Titolo III Criteri Sportivi ed Organizzativi). vista la comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società U.S. CREMONESE S.p.A, di avere accertato, a suo carico, la mancanza del suddetto requisito richiesto per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di I^ Divisione 2010/2011; constatato che, avverso tale decisione negativa, la società U.S. CREMONESE S.p.A, nel termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, ha presentato ricorso; esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante; visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi all’accoglimento del ricorso; preso atto della comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Co.Vi.So.C., ha informato la società U.S. CREMONESE S.p.A di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo I del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; preso atto altresì della comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali, ha informato la società U.S. CREMONESE S.p.A di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo II del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di accogliere il ricorso della società U.S. CREMONESE S.p.A e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2010/2011, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al campionato di Prima divisione (stagione sportiva 2010/2011).
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