F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089 del 24 Aprile 2012 (365) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO GAUCCI (Legale rappresentante della fallita Società AC Perugia Spa) ▪ (nota N°. 5673/1337pf08-09/AM/ma del 23.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089 del 24 Aprile 2012 (365) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO GAUCCI (Legale rappresentante della fallita Società AC Perugia Spa) ▪ (nota N°. 5673/1337pf08-09/AM/ma del 23.2.2012). Visti gli atti; Letto il deferimento disposto in data 23 febbraio 2012 nei confronti del Sig. Luciano Gaucci per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto fino al 11 agosto 2004 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Perugia Spa, ed avendo, in tale veste, adottato una cattiva gestione della Società, con aggravio nel tempo del disavanzo patrimoniale e ponendo in essere condotte penalmente rilevanti. Rilevato che nessuna memoria difensiva è stata depositata dal soggetto deferito che non è peraltro nemmeno comparso all’odierna udienza. Ascoltato il rappresentante della Procura Federale Prof. Giuseppe Catalano il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità del Sig. Luciano Gaucci chiedendo l’irrogazione della sanzione della inibizione per anni 5 (cinque) e la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. Considerato che non risultano allegati al fascicolo del giudizio atti, peraltro menzionati nell’atto di deferimento, tra cui la sentenza di fallimento della AC Perugia Spa emessa dal Tribunale di Perugia in data 17 novembre 2005 e gli atti del procedimento penale promosso, tra gli altri, a carico del Sig. Luciano Gaucci per bancarotta fraudolenta. Rilevata, al fine del decidere, la necessità di acquisire tali atti al fascicolo d’ufficio P.Q.M. Dispone di richiedere alla Procura Federale gli atti menzionati in motivazione, riservandosi di fissare nuova udienza di discussione all’atto dell’acquisizione di detti atti.
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