FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39/A del 18/07/2011

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39/A del 18/07/2011 Il Consiglio Federale visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011 , per i seguenti motivi: mancato deposito della relazione semestrale al 31 dicembre 2010; mancato deposito del prospetto contenente il rapporto PA determinato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2010; mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo. visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato che lo Stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio non rispetta i requisiti infrastrutturali di tipo A, previsti dall’allegato C) del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C.U. n. 178/A del 9 giugno 2011, per i seguenti motivi: Art.4 Panchine: Panchine con lunghezza inferiore a m 8, dotate di soli 8 posti e con aggiunta panca da 4 posti (totale inferiore al minimo di 13 posti); Art.13 Requisiti stadio: Mancato rispetto della Det.17/2009 ONMS. Il sistema di controllo accessi è risultato non funzionante per tutta la stagione 2010-11 (i tornelli sono addirittura sprovvisti dell’alimentazione elettrica). Non presente collaudo della sala GOS e accettazione da parte della Questura. viste le comunicazioni in data 8 luglio 2011, con le quali la Co.Vi.So.C.. e la Commissione Criteri Infrastrutturali hanno informato, ciascuna per quanto di competenza, la società AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Seconda Divisione 2011/2012; constatato che, avverso tali decisioni negative, la società AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l., nel termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. . 158/A del 29 aprile 2011, ha presentato ricorsi; esaminati i ricorsi proposti e le ragioni addotte dalla reclamante; visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del ricorso; visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali all’accoglimento del ricorso; preso atto della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di accogliere il ricorso della società AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2011/2012, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2011/2012).
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