CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 6 del 27/04/2012 – Sig. Stefano Pace / Sig. Gael Genevier
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 6 del 27/04/2012 - Sig. Stefano Pace / Sig. Gael Genevier
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva,
composta da
dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore,
prof. Massimo Luciani,
prof. Roberto Pardolesi, Componenti,
ha pronunciato la seguente
DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 2/2012, ricorso presentato in data 9 febbraio 2012 da Stefano Pace, agente di calciatori, difeso dall’Avv. Sergio Puglisi Maraja, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Verona, via Prato Santo, 4, contro Gael Genevier per adempimento di pronuncia arbitrale (lodo n. 2781 del 7 dicembre 2011) rimasta ineseguita.
Ritenuto in fatto
Il ricorrente Stefano Pace ha presentato ricorso in data 3 febbraio 2012, depositato in data 9 febbraio 2012, avanti a questa Alta Corte di Giustizia Sportiva, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) e dell’art. 1, comma 5, lett. b, e art. 14 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, nei confronti di Gael Genevier, per ottenere l’adempimento del lodo arbitrale (lodo TNAS n. 2781 del 7 dicembre 2011 tra le stesse parti principali) rimasto ineseguito per quanto riguarda la condanna a somme dovute.
La parte intimata non si è costituita.
Considerato in diritto
Deve considerarsi che, dopo la proposizione del ricorso per adempimento dell’obbligo di conformarsi alle decisioni del TNAS, è pervenuta rinuncia al ricorso, in data 20 aprile 2012, da parte del difensore del ricorrente, con espressa dichiarazione di definizione della vertenza tra le parti e di formale rinuncia alla domanda, successivamente seguita il 24 aprile 2012 da altra dichiarazione di mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio, con rinuncia a partecipare alla Camera di Consiglio per la relativa dichiarazione.
Di conseguenza si può, senz’altro, dichiarare in Camera di consiglio il sopravvenuto difetto di interesse al presente ricorso.
P.Q.M.
L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso per adempimento dell’obbligo di conformarsi alle decisioni del TNAS indicato in epigrafe proposto da Stefano Pace contro Gael Genevier a seguito di sopravvenuto difetto di interesse.
NULLA per le spese.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in conferenza telematica il 26 aprile 2012.
Il Presidente e Relatore
F.to Riccardo Chieppa
Il Segretario
F.to Alvio La Face
Depositato in Roma il 27 aprile 2012.
Il Segretario
F.to Alvio La Face