COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°42 del 26/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO UNDER 21 114 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S. VEZZANO CALCIO Avverso squalifica al 30.3.2015 calc. ETZI MATTIA delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 37 del 4.4.2012 gara VEZZANO – SAN PROSPERO del 31.3.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° N°42 del 26/04/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO UNDER 21
114 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S. VEZZANO CALCIO
Avverso squalifica al 30.3.2015 calc. ETZI MATTIA
delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 37 del 4.4.2012
gara VEZZANO – SAN PROSPERO del 31.3.2012
L’A.S.D. U.S. VEZZANO CALCIO, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, ricorre
avverso il sopra indicato provvedimento ritenendo che vi sia stato un mero errore nell’annotare il numero di maglia del giocatore ETZI,
in quanto sostituito nel finale di gara e già negli spogliatoi e che l’autore reale dell’ingiustificabile comportamento è da addebitare al
giocatore Della Corte Marco, che indossava la maglia nr. 9, come anche ammesso dallo stesso nella allegata dichiarazione di
assunzione di responsabilità. Allega copia di due documenti ufficiali di riconoscimento dei calciatori e chiede la sospensione del
provvedimento a carico del calc. ETZI e la giusta applicazione della squalifica a carico del calc. DELLA CORTE MARCO, tenendo
presente la sua giovane età.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti in questa sede, dopo avere avuto visione dei documenti dei
due calciatori, sui quali, ovviamente, erano visibili solo le fotografie, non ha avuto difficoltà ad ammettere di essere incorso in un
errore nell’addebitare al calc. ETZI il comportamento messo effettivamente in atto dal calc. DELLA CORTE MARCO,
d e l i b e r a
- di annullare la squalifica al 30.3.2015 del calc. ETZI MATTIA e di rimettere gli atti al Giudice Sportivo di
Reggio Emilia per l’assunzione dei provvedimenti a carico del calc. DELLA CORTE MARCO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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