COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 207/LND del 23/4/2012 DELIBERE del Giudice Sportivo DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TOLFA CALCIO – PESCATORI OSTIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 207/LND del 23/4/2012
DELIBERE del Giudice Sportivo
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
TOLFA CALCIO - PESCATORI OSTIA
Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 203 del 19.4.2012;
- esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società TOLFA CALCIO con il quale si deduce l'irregolare
partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore ANGELELLI Nicolas in quanto squalificato per una gara
effettiva come risulta dal C.U. n. 199 del 13.04.2012, invocandosi per l'effetto quanto previsto dal CGS;
- il reclamo è fondato.
Infatti il citato calciatore risulta in posizione irregolare e quindi, non aveva titolo a partecipare alla gara in
epigrafe, non avendo scontato la squalifica di una gara irrogatagli con C.U. n. 199 del 13.4.2012 per
comportamento minaccioso nei confronti di un avversario a fine gara;
-considerato che la squalifica, ai sensi dell'art.22 comma2 del CGS il calciatore avrebbe dovuto scontarla a
partire dal primo giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
- Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità alla partecipazione del calciatore ANGELLI Nicolas
(PESACATORI OSTIA) alla gara in oggetto.
Visto l'art. 22 comma 2 del CGS
PQM DELIBERA
- di irrogare alla Società PESACATORI OSTIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0-3, nonché l'ammenda di euro 150;
- di inibire il dirigente accompagnatore Sig. ERCOLANI Maurizio fino al 4.5.2012;
- di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore ANGELELLI Nicolas (PESACATORI OSTIA);
- La tassa reclamo va restituita.