COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 207/LND del 23/4/2012 DELIBERE del Giudice Sportivo PIANOSCARANO 1949 – CITTA DI FIUMICINO Il Giudice Sportivo – esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società CITTA’ DI FIUMICINO con il quale si deduce l’irregolare partecipazione alla garain epigrafe del calciatore POLIDORI Gianluca (PIANOSCARANO) in quanto squalificato una gara effettiva per recidività in ammonizione (XI infrazione) come risulta dal C.U. n. 199 del 13.04.2012, invocandosi per l’effetto quanto previsto dal CGS;
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 207/LND del 23/4/2012
DELIBERE del Giudice Sportivo
PIANOSCARANO 1949 - CITTA DI FIUMICINO
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società CITTA' DI FIUMICINO con il quale si deduce l'irregolare
partecipazione alla garain epigrafe del calciatore POLIDORI Gianluca (PIANOSCARANO) in quanto
squalificato una gara effettiva per recidività in ammonizione (XI infrazione) come risulta dal C.U. n. 199 del
13.04.2012, invocandosi per l'effetto quanto previsto dal CGS;
- il reclamo è infondato.
Infatti,il citato calciatore risulta in posizione regolare e quindi, aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe,
in quanto la squalifica di una gara irrogatagli con C.U. n. 199 del 13.4.2012 è stata comminata nel
campionato di Promozione.
- considerato che la squalifica, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del CGS; deve essere scontata nelle gare della
squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento.
- Quanto sopra premesso, accertata la regolarità alla partecipazione del calciatore POLIDORI Gianluca
(PIANOSCARANO) alla gara in oggetto
PQM DELIBERA
- di respingere il reclamo proposto dalla Società CITTA' DI FIUMICINO - di convalidare il risultato della gara
conclusasi con il seguente punteggio PIANOSCARANO 1949 - CITTA' DI FIUMICINO 4 - 0.
La tassa reclamo va incamerata.
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