COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 209/LND del 27/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’ALLENATORE CLAUDIO PANTANO (TESS. TOFE C5) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 90 C5 DEL 30.3.2012 (Gara: NUOVA POL. AGOSTA – TOFE C5 del 24.3.2012 – Campionato C5 C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 209/LND del 27/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’ALLENATORE CLAUDIO PANTANO (TESS. TOFE C5) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 90 C5 DEL 30.3.2012 (Gara: NUOVA POL. AGOSTA – TOFE C5 del 24.3.2012 – Campionato C5 C2) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale l’allenatore CLAUDIO PANTANO precisa che la contestazione rivolta all’arbitro è stata determinata, in conseguenza di un goal non concesso, invece valido a parere dei presenti, e per tale motivo il direttore di gara lo invitava ad uscire dal terreno di gioco. Si dirigeva quindi verso la tribuna, ma l’arbitro gli ricordava che per regolamento doveva posizionarsi all’interno degli spogliatoi, anche in tale situazione si creava un clima di nuova contestazione, con minacce da parte dell’arbitro. Lo scrivente a questo punto si informava con chi di dovere e venuto a conoscenza che la decisione arbitrale non era corretta, rientrava nella struttura sedendosi in silenzio accanto al Presidente della Società. Nuovamente l’arbitro interveniva chiedendogli di allontanarsi dalla tribuna e il reclamante per evitare ulteriori danni alla sua persona, decideva di accettare la decisione del direttore di gara, al quale a fine gara chiedeva un colloquio chiarificatore, ma la richiesta non veniva accolta. In conclusione, chiede l’allenatore CLAUDIO PANTANO, che la sanzione applicata dal giudice di prime cure venga ridimensionata. Questa Commissione, dopo aver esaminato gli atti di gara, in cui le proteste dell’allenatore sono in effetti da considerarsi risibili, tenuto conto che la norma regolamentare, nel caso in questione, consentiva all’allenatore allontanato di sostare in tribuna e che, nell’argomento in trattazione, va anche tenuto conto che il provvedimento di sospensione di 4 gare attribuito all’allenatore in questione deve essere valutato tenuto anche conto del periodo di sospensione dei campionati, per effetto del quale il provvedimento stesso nei confronti del PANTANO sarebbe andato oltre il mese, termine che ha quindi consentito a questa Commissione di valutare il caso in titolo. Detto ciò, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dall’allenatore PANTANO CLAUDIO e per l’effetto di ridurre la squalifica a 2 gare. Nulla sulla tassa reclamo.
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