COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 209/LND del 27/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PANTANELLO ANAGNI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 400 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 30.3.2015 A CARICO DEL CALCIATORE CAMUSI MAURO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 194 DEL 5.4.2012 (Gara: PANTANELLO ANAGNI – VIVISORA del 1°.4.2012 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 209/LND del 27/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PANTANELLO ANAGNI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 400 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 30.3.2015 A CARICO DEL CALCIATORE CAMUSI MAURO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 194 DEL 5.4.2012 (Gara: PANTANELLO ANAGNI – VIVISORA del 1°.4.2012 – Campionato II Categoria) La Commissione Disicplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; ritenuta l’urgenza di provvedere in merito al reclamo proposto per il calciatore CAMUSI MAURO squalificato in quanto capitano ai sensi dell’art. 3 del C.G.S.; vista la prodotta dichiarazione di assunzione di responsabilità sottoscritta dal calciatore MAGLIOCCHETTI DANIELE, autore effettivo del gesto violento compiuto nei confronti dell’arbitro; riservata ogni decisione in ordine agli altri provvedimenti disciplinari; DELIBERA Di revocare il provvedimento di squalifica fino al 30.3.2015 a carico del calciatore CAMUSI MAURO; di trasmettere gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore MAGLIOCCHETTI DANIELE. La tassa reclamo va restituita.
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