COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 209/LND del 27/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PANTANELLO ANAGNI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 400 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 30.3.2015 A CARICO DEL CALCIATORE CAMUSI MAURO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 194 DEL 5.4.2012 (Gara: PANTANELLO ANAGNI – VIVISORA del 1°.4.2012 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 209/LND del 27/4/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PANTANELLO ANAGNI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 400 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI
SQUALIFICA FINO AL 30.3.2015 A CARICO DEL CALCIATORE CAMUSI MAURO ADOTTATI
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 194 DEL 5.4.2012
(Gara: PANTANELLO ANAGNI – VIVISORA del 1°.4.2012 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disicplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
ritenuta l’urgenza di provvedere in merito al reclamo proposto per il calciatore CAMUSI MAURO
squalificato in quanto capitano ai sensi dell’art. 3 del C.G.S.;
vista la prodotta dichiarazione di assunzione di responsabilità sottoscritta dal calciatore
MAGLIOCCHETTI DANIELE, autore effettivo del gesto violento compiuto nei confronti dell’arbitro;
riservata ogni decisione in ordine agli altri provvedimenti disciplinari;
DELIBERA
Di revocare il provvedimento di squalifica fino al 30.3.2015 a carico del calciatore CAMUSI
MAURO;
di trasmettere gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di competenza nei confronti del
calciatore MAGLIOCCHETTI DANIELE.
La tassa reclamo va restituita.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 209/LND del 27/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PANTANELLO ANAGNI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 400 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 30.3.2015 A CARICO DEL CALCIATORE CAMUSI MAURO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 194 DEL 5.4.2012 (Gara: PANTANELLO ANAGNI – VIVISORA del 1°.4.2012 – Campionato II Categoria)"