COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 209/LND del 27/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TUSCOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BOLOGNA ALESSANDRO E FINO AL 10.5.2012 A CARICO DEI CALCIATORI CIOTTI LORENZO E MANCINI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U.N. 68 DEL 29.3.2012 (Gara: REAL TUSCOLANO – CAVA DEI SELCI del 25.3.2012 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 209/LND del 27/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TUSCOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BOLOGNA ALESSANDRO E FINO AL 10.5.2012 A CARICO DEI CALCIATORI CIOTTI LORENZO E MANCINI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U.N. 68 DEL 29.3.2012 (Gara: REAL TUSCOLANO – CAVA DEI SELCI del 25.3.2012 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società REAL TUSCOLANO ha chiesto una riduzione della squalifica inflitta in primo grado ai propri calciatori BOLOGNA, CIOTTI e MANCINI, minimizzando gli episodi, riconducibili a reazioni scomposte e richieste di spiegazioni male interpretate. Considerato che dagli atti ufficiali si rileva un comportamento dei tre calciatori, durante la gara per il BOLOGNA e a fine incontro per il CIOTTI e il MANCINI, pesantemente ingiurioso e minacciosamente invasivo nei confronti dell’arbitro, talchè sono da disattendere le lamentele della reclamante. Ritenute adeguate le sanzioni inflitte, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società REAL TUSCOLANO e, quindi, di confermare le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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