COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 27/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società LEONE XIII Camp. Giovanissimi Prov. Gir. O Gara del 31-3-2012 tra Leone XIII / Savorelli C.U. n. 36 della delegazione di Milano datato 5-4-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 27/04/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo società LEONE XIII Camp. Giovanissimi Prov. Gir. O
Gara del 31-3-2012 tra Leone XIII / Savorelli
C.U. n. 36 della delegazione di Milano datato 5-4-2012
La società LEONE XIII ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha comminato la squalifica dell’allenatore MARUZZI Ivan sino al 30.6.2012 e le ammende di Euro 40,00 per frasi minacciose ad avversari, di Euro 20,00 per spogliatoio dell’arbitro sporco ed Euro 70,00 per il comportamento scorretto di propri dirigenti nei confronti dell’arbitro durante la gara, lamentando che le sanzioni comminate dal GS sono ingiuste e troppo severe in ordine alla gravità dei fatti..
La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva : il reclamo proposto avverso le ammende di Euro 40,00 ed Euro 20,00 sono inammissibili ai sensi dell’Art. 45 lett. D del CGS.
L’ammenda di Euro 70,00 deve ritenersi congrua in relazione al comportamento scorretto descritto dall’arbitro nel proprio rapporto.
Merita altresì conferma la squalifica comminata all’allenatore MARUZZI, considerato che lo stesso come affermato dall’arbitro nel proprio rapporto dopo essere stato allontanato dal terreno di gara per frasi offensive, ha impartito istruzioni tecniche, aizzando nel contempo il pubblico nei confronti dell’arbitro.
Tanto premesso e ritenuto dichiara inammissibile il reclamo proposto avverso le ammende di Euro 40,0 e di Euro 20,00.
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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