COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 27/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società ASS. POL. CAVENAGO D’ADDA Camp. Promozione Gir. F Gara del 01-04-2012 tra Cavenago / Sangiulianese C.U. n. 47 del CRL datato 05-04-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 27/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società ASS. POL. CAVENAGO D'ADDA Camp. Promozione Gir. F Gara del 01-04-2012 tra Cavenago / Sangiulianese C.U. n. 47 del CRL datato 05-04-2012 La società ASS. POL. CAVENAGO D'ADDA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore Matteo OGLIARI fino al 16.05.2012, lamentando che la squalifica del giocatore appare eccessiva in quanto lo stesso ha lanciato il pallone in segno di stizza senza avere alcuna intenzione di colpire l'avversario ed ha cercato di spiegare all'arbitro il suo comportamento appoggiando le mani sul petto senza spingerlo o dargli alcun “colpetto”. La Commissione Disciplinare rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva che da rapporto dell'arbitro si evince che Matteo OGLIARI ha reagito ad un fallo dando un calcio al pallone che ha colpito l'avversario e successivamente notifica del provvedimento di espulsione si è avvicinato al direttore di gara toccandolo leggermente al petto, senza procurargli alcuna conseguenza fisica né proferire alcuna parole offensiva ovvero irriguardosa. Da quanto sopra emerge quindi la non intenzionalità del gesto commesso dal calciatore sanzionato né nei confronti dell'avversario né tantomeno nei confronti dell'arbitro. Tali ragioni giustificano pertanto una lieve mitigazione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Tanto premesso e ritenuto in accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La sanzione inflitta a Matteo OGLIARI a quattro gare. Dispone l'accredito della tassa se già versata.
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