COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 27/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale – datato 30.3.2012 – a carico di: 1) Andrea TOLOTTA calciatore della FC RHODENSE, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1, comma 1, e 22 comma 8 del CGS per aver partecipato in data 3.3.2012 alla gara tra VIGEVANO CALCIO/RHODENSE valida per il campionato Juniores Regionali Gir. A malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo del CRL; 2) Danilo TRICARICO, Dirigente della FC RHODENSE per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1, comma 1, e 22 comma 8 del CGS per aver sottoscritto la distinta della gara sopra menzionata; 3) la Società FC RHODENSE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., in relazione a quanto contestato al suo dirigente.Con provvedimento del 30 marzo 20121 il Procuratore Federale, alla luce delle risultanze della relazione del Collaboratore della Procura Federale, Avv. Alessandro Avagliano, Rilevato che: – dalla documentazione in atti risulta che il nominativo del TOLOTTA è stato inserito nelle distinte di gara predisposte dalla società FC RHODENSE per la partita indicata nel deferimento ed in tale veste impiegato; – la predetta distinta risulta essere stata sottoscritta nella qualità di Dirigente Accompagnatore ufficiale della squadra dal sig TRICARICO; – il menzionato dirigente accompagnatore con la sottoscrizione della lista di gara richiamata ha assunto la responsabilità per la società di appartenenza in relazione alla partecipazione alle gare del soggetto indicato in distinta in conformità delle norme federali.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 27/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale – datato 30.3.2012 - a carico di: 1) Andrea TOLOTTA calciatore della FC RHODENSE, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1, comma 1, e 22 comma 8 del CGS per aver partecipato in data 3.3.2012 alla gara tra VIGEVANO CALCIO/RHODENSE valida per il campionato Juniores Regionali Gir. A malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo del CRL; 2) Danilo TRICARICO, Dirigente della FC RHODENSE per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1, comma 1, e 22 comma 8 del CGS per aver sottoscritto la distinta della gara sopra menzionata; 3) la Società FC RHODENSE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., in relazione a quanto contestato al suo dirigente.Con provvedimento del 30 marzo 20121 il Procuratore Federale, alla luce delle risultanze della relazione del Collaboratore della Procura Federale, Avv. Alessandro Avagliano, Rilevato che: - dalla documentazione in atti risulta che il nominativo del TOLOTTA è stato inserito nelle distinte di gara predisposte dalla società FC RHODENSE per la partita indicata nel deferimento ed in tale veste impiegato; - la predetta distinta risulta essere stata sottoscritta nella qualità di Dirigente Accompagnatore ufficiale della squadra dal sig TRICARICO; - il menzionato dirigente accompagnatore con la sottoscrizione della lista di gara richiamata ha assunto la responsabilità per la società di appartenenza in relazione alla partecipazione alle gare del soggetto indicato in distinta in conformità delle norme federali. La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, Nessuno è comparso per i deferiti, nonostante la regolare convocazione osserva che risulta documentalmente provata la partecipazione del TOLOTTA alla gara indicata in deferimento quale calciatore in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva di campionato come da CU n. 41 del Comitato Interegionale LND Rilevato altresì che il deferito TRICARICO nella sua qualità di Dirigente accompagnatore non ha verificato la sussistenza dei requisiti necessari per consentire la corretta partecipazione del calciatore Tolotta e che tale comportamento integra gli estremi della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS. Ritenuto che alla luce dei fatti e della gravità degli stessi in relazione agli abituali criteri di giudizi adottato da questa Commissione le sanzioni meritano di essere modulate nei seguenti termini. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare commina - al sig. Danilo TRICARICO la inibizione per 30 giorni; - al Andrea TOLOTTA 1 giornata di squalifica; - alla FC RHODENSE 1.000,00 Euro di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nella attuale Stagione Sportiva 2011/2012 nel Campionato JUNIORES REGIONALE A. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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