COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 27/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società US CELLATICA Camp. 1° Categoria Gir. F Gara del 01-04-2012 tra US Cellatica / Real Dor S. Eufemia C.U. n. 47 del CRL datato 05-04-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 27/04/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo società US CELLATICA Camp. 1° Categoria Gir. F
Gara del 01-04-2012 tra US Cellatica / Real Dor S. Eufemia
C.U. n. 47 del CRL datato 05-04-2012
La società US CELLATICA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha comminato 5 giornate di squalifica al calciatore TROMBETTA Fabio, lamentando che la decisione del GS è eccessiva in relazione al comportamento di reazione tenuto dal calciatore.
La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva : la decisione del GS deve ritenersi corretta alla luce degli abituali criteri di giudizio adottati da Questa Commissione in relazione alla gravità del comportamento particolarmente violento tenuto dal Trombetta nei confronti di un calciatore avversario.
Pertanto, la decisione del GS merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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